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Roma, 12 dicembre 2011
Circolare n. 253/2011
Oggetto: Tributi – Previdenza – Manovra del Governo Monti
– D.L. 6.12.2011, n. 201, su S.O. alla G.U. n. 284 del 6.12.2011.
Si evidenziano le
principali misure del decreto salva
Italia, con riserva di un commento più approfondito successivamente alla
sua conversione in legge.
Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese - ACE
(art.1) –
Nell’ambito delle misure sullo sviluppo è stato introdotto un regime denominato
“ACE – Aiuto alla crescita economica”
destinato a società di capitali, cooperative, enti commerciali e stabili
organizzazioni di società straniere che, già con effetto dall’anno d’imposta
2011, possono dedurre dal reddito d’impresa il 3% del capitale proprio
apportato nella società in aumento rispetto a quello esistente al 31.12.2010.
Deducibilità dell’IRAP (art.2) – A decorrere dal periodo
d’imposta 2012 l’importo dell’IRAP determinata sul costo del personale
dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti, è deducibile dal
reddito d’impresa. Sono state inoltre introdotte deduzioni maggiori per le
imprese che occupano personale femminile e giovani fino a 35 anni, nonché per
le imprese residenti in Sicilia e Sardegna.
Nuovo regime fiscale per attività artistiche e
professionali (art.10)
– E’ stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per le imprese
individuali e per i professionisti al fine di favorirne la regolarità; i
soggetti interessati potranno inviare telematicamente all’Amministrazione
finanziaria i loro dati contabili e sarà l’Amministrazione stessa ad eseguire
tutti gli adempimenti fiscali e contributivi. Chi si avvarrà del nuovo regime
avrà diritto ad una serie di agevolazioni (es. rimborso anticipato dell’Iva a
credito). Le disposizioni di attuazione del nuovo regime dovranno essere
stabilite con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Studi di settore (art.10 commi 9-11) – I contribuenti che si
adegueranno agli studi di settore saranno esclusi dagli accertamenti basati
sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39 del DPR 600/73 e articolo 54
del DPR 633/72, avranno ridotti di un anno i termini di decadenza per
l’accertamento e nei loro confronti la determinazione sintetica del reddito
sarà ammessa solo qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno
un terzo quello dichiarato. Queste facilitazioni si applicheranno a condizione
che i contribuenti abbiano comunicato fedelmente i dati rilevanti ai fini degli
studi di settore; inoltre i contribuenti, oltreché congrui anche per effetto di
adeguamento, dovranno risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti
dagli studi stessi. Nei confronti dei soggetti non congrui l’Agenzia delle
Entrate e
Sanzioni per false comunicazioni fiscali (art.11 commi
1-5) – E’ stata
prevista l’applicazione di sanzioni penali per le false autocertificazioni
rilasciate dai contribuenti agli uffici fiscali e alla Guardia di Finanza. E’
stato inoltre ampliato l’ambito delle informazioni che le banche e gli altri
operatori finanziari devono comunicare all’anagrafe tributaria; i dati potranno
essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per l’individuazione dei
contribuenti a maggior rischio di evasione.
Verifiche in azienda (art.11 comma 7) – E’ stato abolito il divieto di
reiterazione nel semestre degli accessi in azienda da parte di qualsiasi
autorità competente.
Tracciabilità del denaro contante (art.12 comma 1) – E’ stato limitato a 1.000 euro
(in precedenza 2.500 euro) il limite per le transazioni in contanti e l’uso di
titoli al portatore.
IMU, imposta municipale sugli immobili (art.13) – E’ stata anticipata al 2012
l’entrata in vigore dell’imposta municipale sugli immobili che sostituisce
l’Ici. L’imposta graverà anche sull’abitazione principale e le sue pertinenze.
La base imponibile sarà costituita dalla rendita catastale, già rivalutata del
5%, moltiplicata per coefficienti diversificati a seconda della categoria
dell’immobile (es. 60 per gli immobili classificati nella categoria D; 80 per
gli uffici categoria A/10). L’aliquota base è dello 0,76% (variabile in più e
in meno dello 0,3% a discrezione dei Comuni).
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (art.14) – Dal 2013 entrerà in vigore il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che raggrupperà la precedente tassa
rifiuti e un nuovo tributo sui servizi comunali.
Aumento delle accise (art.15) – E’ stata elevata la misura delle
aliquote accise dei carburanti; le imprese di autotrasporto potranno chiedere a
rimborso i maggiori oneri limitatamente ai consumi di gasolio dei veicoli pari
e superiori a 7,5 tonnellate.
Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
(art.16) – Dal
2012 l’addizionale erariale sugli autoveicoli di maggiore potenza viene
inasprita; inoltre e’ stata introdotta una tassa di stazionamento per le barche
da diporto maggiori di
Aumento dell’aliquota Iva (art.18) – A decorrere dall’ottobre 2012,
se non entreranno in vigore provvedimenti di natura fiscale e previdenziale che
consentano il recupero di 4 miliardi di euro nel 2012, 16 miliardi di euro nel
2013 e 20 miliardi di euro nel 2014, le aliquote IVA del 10 e 21 per cento
saranno incrementate di 2 punti percentuali. Dal 2014 inoltre subiranno un
ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali.
Imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti
finanziari (art.19 c.1) – Dal 2012 l’imposta di bollo sui titoli e strumenti e prodotti
finanziari, verrà calcolata in percentuale sul loro valore di mercato o
nominale.
Pensioni (art. 24) – E’ stata prevista una riforma organica del sistema
pensionistico basata sui principi di equità, di flessibilità nell’accesso ai
trattamenti e di semplificazione. Questi nel dettaglio gli interventi più
rilevanti:
·
dal
2012 l’anzianità contributiva per aver diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) sarà pari a 42 anni
e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne, con penalizzazioni
per chi andrà in pensione con meno di 62 anni e soppressione delle cosiddette finestre di uscita in base alle quali
attualmente la decorrenza della pensione è differita di 12 o 18 mesi rispetto
alla maturazione dei requisiti;
·
dal
2012 l’età per la pensione di vecchiaia, ferma restando anche per essa la
soppressione delle finestre, passerà a 66 anni per gli uomini e a 62 anni per
le donne; l’età pensionabile delle donne continuerà a crescere progressivamente
negli anni successivi per raggiungere la soglia dei 66 anni nel 2018; dal 2021
l’età pensionabile sarà pari per tutti i lavoratori (uomini e donne) a 67 anni;
i nuovi limiti di età rappresentano requisiti minimi in quanto il lavoratore
potrà scegliere di rimanere in servizio fino a 70 anni con diritto alla
conservazione del posto di lavoro; a tutti i suddetti requisiti anagrafici si
applicheranno dal 2013 gli adeguamenti legati agli incrementi della speranza di
vita come previsto dall’attuale ordinamento (legge n. 122/2010);
·
sempre
dal 2012 il sistema di calcolo
contributivo (basato cioè sull’ammontare dei contributi versati) delle
pensioni sarà esteso pro rata anche
ai lavoratori che alla fine del 1995 avevano maturato 18 anni di contributi ed
in base alla precedente riforma Dini potevano
continuare a beneficiare del sistema più favorevole di calcolo retributivo (basato cioè sull’ammontare delle retribuzioni
percepite negli ultimi anni di attività);
·
blocco
per il biennio 2012 e 2013 dell’indicizzazione al costo della vita per le
pensioni di importo superiore a 935 euro mensili (pari a due volte il
trattamento minimo INPS).
Aumento dell’addizionale regionale Irpef (art.28) – Già a decorrere dal corrente periodo
d’imposta l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef è stata innalzata
all’1,23% (in precedenza 0,9%); le Regioni potranno applicare un’ulteriore
aumento dello 0,5%. I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta
dovranno trattenere i maggiori importi relativi al
Liberalizzazione nei trasporti (art. 37) – Attraverso uno o più regolamenti
del Governo da emanarsi entro 6 mesi sarà realizzata una compiuta
liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo. Tali regolamenti
dovranno individuare un’Autorità
indipendente tra quelle già esistenti con il compito, tra gli altri, di
garantire condizioni di accesso eque alle infrastrutture e alle reti
ferroviarie, aeroportuali e portuali.
Fabio Marrocco |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
M-D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.284 del 6.12.2011
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento
dei conti pubblici.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E M A N A
Il
seguente decreto-legge:
Titolo I
Sviluppo ed equita'
Art. 1
Aiuto alla crescita economica
(Ace)
economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal
finanziamento
con capitale di
rischio, nonche' per ridurre lo
squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese
che si finanziano
con debito ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare,
quindi,
la struttura patrimoniale delle
imprese e del
sistema produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito
complessivo netto
dichiarato dalle societa' e dagli enti
indicati nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo
corrispondente al
rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio,
secondo le
disposizioni dei commi
da 2 a
8. Per le
societa' e gli
enti
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del
citato
testo unico le disposizioni
del presente articolo
si applicano
relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
2. Il rendimento
nozionale del nuovo capitale
proprio e' valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata
con il
provvedimento di cui al
comma 3 alla
variazione in aumento
del
capitale proprio rispetto
a quello esistente
alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto
periodo di imposta
l'aliquota percentuale per il
calcolo del
rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio
e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da
emanare entro il 31 gennaio
di ogni anno,
tenendo conto dei
rendimenti
finanziari medi dei
titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori
tre punti percentuali
a titolo di
compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per
il primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
4. La
parte del rendimento
nozionale che supera
il reddito
complessivo netto dichiarato e'
computata in aumento
dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio
esistente alla chiusura
dell'esercizio in
corso nel primo anno di applicazione della disposizione e'
costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,
senza tener
conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come
variazioni in
aumento i conferimenti in denaro
nonche' gli utili
accantonati a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del
patrimonio netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli
acquisti
di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi
derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a
partire dalla data
del versamento; quelli
derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio
dell'esercizio in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a
partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il
patrimonio conferito.
7. Il presente articolo
si applica anche al reddito
d'impresa di
persone fisiche, societa'
in nome collettivo
e in accomandita
semplice in regime di
contabilita' ordinaria, con
le modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze
di cui al comma
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di
attuazione del presente articolo sono
emanate
con decreto del Ministro
dell'Economia e delle
Finanze entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. Con
lo stesso provvedimento possono
essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del
presente articolo si applicano a
decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al
costo del lavoro
nonche' per donne e
giovani
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1,
del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e
8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi
1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto
legislativo n.
446 del 1997.
2. All'articolo 11, comma
1, lettera a), del decreto legislativo
15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo
le parole "periodo
di imposta" sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i
lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35
anni";
b) al numero 3), dopo
le parole "Sardegna e
Sicilia" sono
aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i
lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35
anni".
3. Le disposizioni di cui
al comma 2 si applicano a decorrere
dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2011.
Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai
fondi strutturali e
rifinanziamento fondo di
garanzia
1. In
considerazione della eccezionale crisi
economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine
di accelerare la
spesa dei programmi
regionali cofinanziati dai
fondi strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della
legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la seguente:
"o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere
sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali
dei fondi strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza
e
nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di
cui al
Regolamento del Consiglio
(CE) n. 1083/2006,
tale esclusione e'
subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione
del 15 novembre
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013
e 2014.".
L'esclusione delle spese di
cui al periodo
precedente opera per
ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al
comma 2.
2. Per compensare
gli effetti in
termini di fabbisogno
e di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello
stato di
previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze con
una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni
di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di
compensazione per
gli interventi volti
a favorire lo
sviluppo", ripartito tra le
singole Regioni sulla
base della chiave
di riparto dei
fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali,
cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013, adottato
con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del
Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare
al Parlamento e
alla Corte dei
conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata
ad ogni
singola Regione.
3. Alla copertura degli
oneri derivanti dalla
costituzione del
predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle
maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo
di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della
legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, e'
incrementata di 400 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il
sostegno alle esportazioni, la somma
di 300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente
di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo
31 marzo 1988, n. 143, e
successive modifiche e
integrazioni, e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di
150 milioni
nel 2012 e 150 milioni nel
conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo
3 della
legge 28 maggio 1973,
n. 295, per
le finalita' connesse
alle
attivita' di credito
all'esportazione. All'onere derivante
dal
presente comma in termini di
fabbisogno e indebitamento
netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle
minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni per interventi di
ristrutturazione,
di efficientamento
energetico e
per spese
conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
11, comma 3,
le parole: "15
e 16", sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
b) nell'articolo
12, comma 3,
le parole: "15
e 16", sono
sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
c) dopo l'articolo
16, e' aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis
(Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al
36 per cento
delle spese documentate,
fino ad un
ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett.
a) b), c) e d) dell'articolo 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117,
n. 1), del codice civile;
b) di cui alle
lettere b), c) e d) dell'articolo 3
del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla
ricostruzione o al ripristino
dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a)
e b) del
presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione
di autorimesse o
posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione
di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto
a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazioni di
gravita', ai sensi
dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi
all'adozione di misure finalizzate
a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi
alla realizzazione di
opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico;
h) relativi
alla realizzazione di
opere finalizzate al
conseguimento di risparmi
energetici con particolare
riguardo
all'installazione di impianti
basati sull'impiego delle
fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate
anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette,
acquisendo
idonea documentazione attestante
il conseguimento di
risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi
all'adozione di misure antisismiche con
particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti
strutturali, per la
redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica
del patrimonio edilizio,
nonche' per la
realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza
statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica
dall'amianto e di
esecuzione di opere
volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute
di cui al comma 1 sono comprese quelle
di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui
al comma 1
spetta anche nel
caso di
interventi di restauro
e risanamento conservativo e
di
ristrutturazione
edilizia di cui
di cui alle
lett. c) e d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori
alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La
detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento
del valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari
al 25 per
cento del prezzo
dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto
pubblico di
compravendita o di
assegnazione e, comunque,
entro
l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli
interventi di cui al comma 1 realizzati
in
ciascun anno consistano
nella mera prosecuzione
di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite
massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di
cui al comma 1 sono realizzati
su unita'
immobiliari
residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione,
ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e'
cumulabile con le agevolazioni
gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita
in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell'anno
di sostenimento delle
spese e in
quelli
successivi.
realizzati gli interventi
di cui al
comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i
rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente
persona
fisica dell'unita' immobiliare.
In caso di
decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero,
esclusivamente all'erede
che conservi la
detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
1998, n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento
recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della
L. 27
dicembre 1997, n.
ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24,
comma 3
dopo le parole:
"e i)", sono
aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)".
2. All'articolo 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le
parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a),
le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b),
le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»
e le parole:
«giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si
applicano le disposizioni
di cui all'articolo
25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma
48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220,
le parole "31 dicembre 2011" sono
sostituite dalle seguenti:
"31
dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis
comma 1,
lettera h), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
come modificato dal
presente articolo, si
applica alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del
presente articolo entrano in vigore
il 1°
gennaio 2012.
Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la
concessione
di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali,
con destinazione dei relativi risparmi a
favore delle famiglie
1. Con decreto di
natura non regolamentare
del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare previo parere
delle commissioni
parlamentari competenti entro il 31 maggio
2012, sono riviste
le
modalita' di determinazione dell'ISEE (Indicatore
della situazione
economica equivalente) al
fine di rafforzare
la rilevanza degli
elementi di ricchezza
patrimoniale della famiglia,
nonche' della
percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Con il
medesimo decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali
e
tariffarie, nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu'
riconosciute
ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata
con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi
anche i requisiti
reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a
favore
del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza
e di
assistenza derivanti dall'applicazione del
presente comma sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati
al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi
in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.
Art. 6
Equo indennizzo e pensioni
privilegiate
1. Ferma la tutela
derivante dall'assicurazione obbligatoria
contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli
istituti
dell'accertamento
della dipendenza dell'infermita' da
causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La
disposizione
di cui al primo
periodo del presente
comma non si
applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,
difesa e
soccorso pubblico. La
disposizione di cui
al primo periodo
del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso
alla
data di entrata
in vigore del
presente decreto, nonche'
ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora scaduto
il termine di presentazione della domanda, nonche'
ai procedimenti
instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta
data.
Titolo II
Rafforzamento del
sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7
Partecipazione italiana a banche
e fondi
1. Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato ad accettare
gli
emendamenti
all'Accordo istitutivo della
Banca Europea per
la
Ricostruzione e lo Sviluppo
(BERS), adottati dal
Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137
e n.
138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei
rapporti
da mantenere con l'amministrazione della
Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo,
conseguenti ai predetti
emendamenti.
Piena ed intera
esecuzione e' data
agli emendamenti di
cui al
presente comma a
decorrere dalla sua
entrata in vigore,
in
conformita' a quanto
disposto dall'articolo 56
dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive
modificazioni.
2. Al fine di adempiere
agli impegni dello Stato italiano
derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e'
autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061
milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai
relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione,
per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del
fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai
fini del bilancio
triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e
speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero
dell'economia e delle
finanze per l'anno
2012, allo scopo
parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo
Ministero.
3. Per
finanziare la partecipazione italiana
agli aumenti di
capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
la somma di 226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente
di
Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo
1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata
all'entrata
del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel
2012, 45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro
nel 2016
e 29,5 milioni di euro
nel 2017, per
essere riassegnata nella
pertinente missione e programma dello stato di previsione della
spesa
del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 8
Misure per la stabilita' del sistema
creditizio
1. Ai
sensi della Comunicazione della
Commissione europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione delle
norme in materia
di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia
dello Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi
fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della
legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di
entrata
in vigore del
presente decreto. Con
decreti del Presidente
del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro
dell'economia e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del
predetto termine
in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della
garanzia di cui al comma 1
e' effettuata
sulla base della
valutazione da parte
della Banca d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca
richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello
Stato di cui al comma
1 e' incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello
Stato di cui
al comma 1
sara' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di
200 milioni di
euro annui per
il periodo 2012-2016.
I predetti importi
sono
annualmente versati su apposita
contabilita' speciale, per
essere
destinati alla copertura
dell'eventuale escussione delle
suddette
garanzie. Ad eventuali
ulteriori oneri, si
provvede ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con
imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare 25.2
dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente
articolo, per banche italiane si intendono
le banche aventi sede legale in Italia.
limitata a quanto
strettamente necessario per
ripristinare la
capacita' di finanziamento
a medio-lungo termine
delle banche
beneficiarie.
L'insieme delle operazioni
e i loro
effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da
parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto
della Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di mantenere
in
vigore l'operativita' di cui al comma 1 e
l'esigenza di eventuali
modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati
alla
Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la
vigenza
delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del
presente
decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie
sono
notificate alla Commissione europea. Il
Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sulla
base degli elementi
forniti dalla Banca
d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto
sintetico sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui al
comma 1 e sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che
ricorrono agli interventi previsti
dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da
non abusare
del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il
tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni
commerciali rivolte
al pubblico.
il Ministero dell'economia e delle finanze,
su segnalazione della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata
dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni
gia' in
essere. Di tale esclusione e'
data comunicazione alla
Commissione
europea.
9. Per
singola banca, l'ammontare
massimo complessivo delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di
norma,
il patrimonio di
vigilanza, ivi incluso
il patrimonio di
terzo
livello.
suddetti limiti e
ne comunica tempestivamente gli
esiti al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del
Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello
Stato puo' essere
concessa su strumenti
finanziari di debito emessi da banche che presentino
congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
a) sono
emessi successivamente all'entrata
in vigore del
presente decreto, anche
nell'ambito di programmi
di emissione
preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non
superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio
per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.
7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il
rimborso del capitale in un'unica soluzione
a
scadenza;
c) sono a tasso
fisso;
d) sono denominati in
euro;
e) rappresentano un
debito non subordinato
nel rimborso del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non
sono titoli strutturati
o prodotti complessi
ne'
incorporano una componente derivata. A tal fine
si fa riferimento
alle definizioni contenute
nelle Istruzioni di
Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del
21 aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al
precedente comma copre il capitale
e gli
interessi.
12. Non possono in alcun
caso essere assistite da
garanzia dello
Stato le passivita' computabili nel patrimonio
di vigilanza, come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale
per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre
2006,
Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo
di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni
sui quali puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere
un
terzo del valore nominale totale dei debiti
garantiti dallo Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi
del comma
1.
14. Gli oneri economici a
carico delle banche
beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1°
gennaio 2012,
sono cosi' determinati:
a) per passivita' con
durata originaria di almeno 12 mesi,
e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione
di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione
basata sul rischio eguale al prodotto
di
0,40 punti percentuali per
una metrica di
rischio composta come
segue: la meta' del
rapporto fra la
mediana degli spread
sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni
relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese
precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice
iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di
tre anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea
e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni
dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.
7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al
punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con
durata originaria inferiore a 12 mesi,
e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione
di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione
basata sul rischio eguale
a 0,20 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating
del debito senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel
caso
di banche aventi un rating
di A- o
equivalente, a 0,40
punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a A-
o prive di
rating.
15. Per le banche per le
quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la
mediana degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e'
calcolata
nel modo seguente:
a) per
banche che abbiano
un rating rilasciato
da ECAI
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a
cinque
anni nei tre anni
che terminano il
mese precedente la
data di
emissione della garanzia registrati per un campione di grandi
banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area
euro
appartenenti alla medesima
classe di rating
del debito senior
unsecured;
b) per banche prive
di rating: la
mediana degli spread
sui
contratti CDS registrati nel medesimo periodo
per un campione
di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in
paesi
dell'area dell'euro e
appartenenti alla piu'
bassa categoria di
rating disponibile.
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu'
elevato.
17. I rating di cui al
presente articolo sono quelli assegnati
al
momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia
dello Stato di cui al comma 1 sia
concessa sulle passivita'
emesse nel periodo
intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre
2011, le
commissioni sono determinate
secondo quanto previsto
dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del
20 ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data
dal 1 luglio
2010.
19. La commissione
e' applicata in
ragione d'anno all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute
dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali
posticipate, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli
di Stato. Le
relative quietanze sono
trasmesse dalla banca
interessata al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del
Tesoro.
20. Il Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentita
d'Italia, puo' variare
i criteri di
calcolo e la
misura delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di
ammissione alla garanzia di cui al comma 1
sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno
alla Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che
assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La
richiesta e' presentata
secondo un modello
uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del
Tesoro che
deve indicare, tra l'altro,
il fabbisogno di
liquidita', anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui
la banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia
gia'
stata ammessa o
per le quali
abbia gia' fatto
richiesta di
ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alle
operazioni,
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare
fronte alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti
criteri:
a) i
coefficienti patrimoniali alla
data dell'ultima
segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori
a quelli
obbligatori;
b) la capacita'
reddituale della banca sia
adeguata per far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24.
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione
positiva
a) la valutazione
della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle
dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare
del patrimonio di
vigilanza, incluso il
patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della
garanzia;
d) la misura della
commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14.
25. Sulla base degli
elementi comunicati dalla Banca d'Italia,
il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e
di norma entro
cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione
della Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal
fine
tiene conto del complesso delle richieste provenienti
dal sistema,
dell'andamento del mercato
finanziario e delle
esigenze di
stabilizzazione
dello stesso, della
rilevanza dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo
operatore.
Il Dipartimento del
Tesoro comunica la
decisione alla banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che
assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non
sia in
grado di adempiere
all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della
garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi
importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30
giorni prima
della scadenza della passivita' garantita, salvo
casi di motivata
urgenza.
27. Il
Dipartimento del Tesoro
accertata, sulla base
delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della
richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno
antecedente la
scadenza dell'operazione.
Qualora non sia
possibile disporre il
pagamento con procedure
ordinarie, sulla base
della predetta
autorizzazione,
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso
collettivo. Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
e' tenuta a rimborsare
all'erario le somme
pagate dallo Stato
maggiorate degli
interessi al tasso
legale fino al
giorno del
rimborso. La banca e'
altresi' tenuta a
presentare un piano
di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della
Commissione
europea del 25
ottobre 2008 e
successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene
trasmesso alla Commissione
europea
entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei
provvedimenti di cui al Titolo IV
del Testo unico
bancario, sia stato adottato in conseguenza della
escussione della
garanzia ai sensi
del presente articolo,
il provvedimento e'
trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di
soddisfare anche in modo indiretto
esigenze
di liquidita',
o di altra natura che siano garantite mediante pegno o
cessione di
credito, la garanzia ha effetto nei confronti
del debitore e dei
terzi all'atto della sua prestazione, ai
sensi degli articoli
1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264,
1265 e
2800
del codice civile
e all'articolo 3,
comma 1-bis del
decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia
costituita da
crediti ipotecari, non
e' richiesta l'annotazione prevista
dall'articolo 2843 del codice civile. Alle
medesime operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo
1942,
n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di
garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la
data del
31 dicembre 2012.
31. Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sulla
base degli
elementi forniti dalla
Banca d'Italia, presenta
alla Commissione
europea una relazione
(viability review) per
ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel
caso in cui il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5
per cento delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di
euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la
capacita' di raccolta
della banca
interessata, e' redatto
in conformita' dei
criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto
2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea entro
3 mesi dal
rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sulla
base degli
elementi forniti dalla
Banca d'Italia, comunica
alla Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
garantiti ai sensi
del comma 1,
l'ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con
decreti di natura
non regolamentare del
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita'
di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della
normativa europea in materia
di aiuti di
Stato, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze puo' rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane
e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi
crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali
oneri si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al
comma
4 del presente articolo.
Art. 9
Imposte Differite Attive
1. All'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2011,
n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole
"dei soci" sono aggiunte le
seguenti: "- o dei
diversi organi competenti per legge -";
2) dopo l'ultimo periodo
e' aggiunto il seguente: "Con
decorrenza
dal periodo d'imposta
in corso alla
data di approvazione
del
bilancio, non sono deducibili i
componenti negativi corrispondenti
alle attivita' per
imposte anticipate trasformate
in credito
d'imposta ai sensi del presente comma;"
b) dopo il comma 56,
sono inseriti i seguenti:
"56-bis. La quota
delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla
deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per
intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla
data di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene
rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo
d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente
e' computata in
diminuzione del reddito
dei periodi d'imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo
d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato
luogo alla
quota di attivita' per
imposte anticipate trasformata
in crediti
d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di
cui ai commi 55, 56 e 56-bis
si applica
anche ai bilanci
di liquidazione volontaria
ovvero relativi a
societa' sottoposte a procedure concorsuali
o di gestione
delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria
e alla liquidazione
coatta amministrativa di
banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca
d'Italia. Qualora il
bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta
a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa,
evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'
trasformato in crediti
d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per imposte
anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui
al
presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600."
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le
parole "al comma 55" sono sostituite
dalle
parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le parole
"rimborsabile
ne'" sono soppresse;
2) nel secondo periodo,
le parole "puo' essere ceduto
ovvero" sono
soppresse;
3) nel secondo periodo,
dopo le parole "n. 241" sono
aggiunte le
seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto al
valore nominale secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
4) dopo il terzo
periodo, e' aggiunto
il seguente: "L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni
di cui
al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.";
5) l'ultimo periodo e'
soppresso.
d) nel comma 58 dopo
le parole "modalita' di attuazione" sono
aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e
57".
Titolo III
Consolidamento dei conti pubblici
Capo I
Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza
fiscale
Art. 10
Regime premiale per favorire la
trasparenza
1. Al fine di promuovere
la trasparenza e
l'emersione di base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che
svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di
impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui
all'articolo 5
del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i
seguenti benefici:
a) semplificazione
degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza
negli adempimenti amministrativi da
parte
dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del
rimborso o della compensazione dei crediti
IVA;
d) per i contribuenti
non soggetti al regime
di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli
accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d),
secondo periodo, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 54, secondo
comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,
n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di
decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del
decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e
dall'articolo 57, primo
comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non
si applica
in caso di violazione che
comporta obbligo di
denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al
comma 1 sono riconosciuti a
condizione che
il contribuente:
a) provveda all'invio
telematico all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle
risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un
conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi
all'attivita' artistica, professionale o di impresa
esercitata.
3. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b)
e c) con
particolare
riferimento agli obblighi
concernenti l'imposta sul
valore aggiunto e
gli adempimenti dei
sostituti d'imposta. In
particolare, col provvedimento potra' essere previsto:
a) predisposizione automatica
da parte dell'Agenzia
delle
entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento
e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico
da
parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica
da parte dell'Agenzia
delle
entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei
modelli
di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente previo
invio telematico da
parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori
informazioni
necessarie;
c) soppressione
dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del
termine di compensazione del
credito IVA,
abolizione del visto di conformita' per
compensazioni superiori a
15.000 euro ed esonero
dalla prestazione della
garanzia per i
rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di
cui al
comma 1, che
non sono in
regime di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al
comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti
benefici:
a) determinazione del
reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica da
parte dell'Agenzia delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla
tenuta delle scritture contabili
rilevanti ai
fini delle imposte
sui redditi e
dell'IRAP e dalla
tenuta del
registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle
liquidazioni, dai versamenti
periodici e dal
versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu'
provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro
180 giorni dall'entrata
in vigore del
presente decreto, sono
dettate le relative
disposizioni di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti operano previa opzione
da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata
nel periodo
d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo'
adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite
di un intermediario
abilitato ai
sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non
adempiono agli obblighi di cui al precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo
n. 231 del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti
dai commi
precedenti e sono
soggetti all'applicazione di
una sanzione
amministrativa da euro
agli obblighi di cui al comma
2, lettera a)
con un ritardo
non
superiore a 90 giorni
non decadono dai
benefici medesimi, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo,
per
la quale e'
possibile avvalersi dell'istituto
del ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18
dicembre
1997, n. 472.
9. Nei confronti dei
contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della
legge
8 maggio 1998,
n. 146, che
dichiarano, anche per
effetto
dell'adeguamento,
ricavi o compensi
pari o superiori
a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi
gli accertamenti basati
sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo,
del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono
ridotti di un
anno i termini
di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo
comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo
comma, del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione
non si
applica in caso di violazione che comporta obbligo
di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per
uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione
sintetica del reddito complessivo di cui
all'articolo 38 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
e' ammessa a
condizione che il
reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello
dichiarato.
10. La disposizione di
cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente
abbia regolarmente assolto gli obblighi
di
comunicazione dei dati
rilevanti ai fini
dell'applicazione degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei
dati di cui alla precedente lettera
a), la
posizione del contribuente
risulti coerente con
gli specifici
indicatori previsti dai
decreti di approvazione
dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai
contribuenti soggetti al regime di
accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, per
i quali non
si rende applicabile
la
disposizione di cui al comma
di Finanza destinano
parte della capacita'
operativa alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su
tutto il
territorio in modo proporzionato alla numerosita'
dei contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del rischio
di evasione
che tengano anche conto delle informazioni presenti
nella apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi
inferiori a quelli
risultanti dall'applicazione degli
studi di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla
lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis
e 7
del
primo comma dell'articolo
32 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai
numeri 6-bis e 7 del
secondo comma dell'articolo
51 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis
dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della
legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le
associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla
disciplina di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo di
attivita' svolta
dal contribuente. Con
lo stesso provvedimento
sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di
cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011
ed a
quelle successive. Per le attivita' di
accertamento effettuate in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi
quanto previsto dal
previgente comma 4-bis
dell'articolo 10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 11
Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito
delle richieste effettuate nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51
e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,
n. 633,
esibisce o trasmette atti o documenti falsi
in tutto o in parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito
ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
obbligati a
comunicare periodicamente all'anagrafe
tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all'articolo
7, sesto comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni
informazione relativa ai
predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta
disposizione.
3. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia
delle entrate,
sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari,
sono
stabilite le modalita'
della comunicazione di
cui al precedente
periodo, estendendo l'obbligo di
comunicazione anche ad
ulteriori
informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini
dei controlli
fiscali.
4. Oltre che ai fini
previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del
predetto decreto e
del precedente comma
2 sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti
a
maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All'articolo
2 del decreto-legge
13 agosto 2011,
n. 138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011 n.
148,
il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello
scambio informativo previsto dall'articolo
83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla
legge 6 agosto 2008, n.
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di
finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni
socio-assistenziali
affinche' vengano considerati
ai fini della
effettuazione di controlli sulla
fedelta' dei redditi
dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo
7 del decreto-legge
13 maggio 2011,
n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: "
a)
esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da
parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti
interessati al fine
di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi,
Finanza, negli accessi
di propria competenza
presso le imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;"
b) al comma 2,
lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma
le parole "e dei consigli
tributari" e le
parole "nonche' ai relativi consigli tributari"
sono soppresse, nel
terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso
partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola
"segnalano" e'
sostituita dalla seguente: "segnala", e
le parole "Ufficio
delle
imposte
dirette" sono sostituite
dalle seguenti:"Agenzia delle
entrate";
b) al quarto comma,
le parole:", ed il
consiglio tributario"
sono soppresse, la
parola: " comunicano" e'
sostituita dalla
seguente:"comunica";
c) all'ottavo
comma le
parole: "ed il
consiglio tributario
possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";
d) al nono comma,
secondo periodo, le parole: "e dei
consigli
tributari" sono soppresse.
9. All'articolo
18 del decreto-legge
31 maggio 2010,
n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,
n. 148, e' abrogato.
Art. 12
Riduzione del limite per la
tracciabilita'
dei pagamenti a 1.000 euro e
contrasto
all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di
euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le
parole:
"30 settembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31
dicembre
2011".
2. All'articolo
2 del decreto-legge
13 agosto 2011,
n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza
degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e
amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni
di pagamento delle
spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e
dei loro enti
sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto
obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di
superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui
alla lettera precedente si
effettuano in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
bancari o
postali dei creditori ovvero con le modalita'
offerte dai servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal
beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per
cassa non possono,
comunque, superare
l'importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la
pensione, i compensi comunque
corrisposti
dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro
enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di
emolumento
a chiunque
destinato, di importo
superiore a cinquecento
euro,
debbono essere erogati con
strumenti diversi dal
denaro contante
ovvero mediante l'utilizzo
di strumenti di
pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.
Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i
livelli di sicurezza fisica e
tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi,
assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme
sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Per tali rapporti,
alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto
divieto di
addebitare alcun costo;
e) per consentire
ai soggetti di
cui alla lettera
a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti
diversi dal
contante, fatte salve
le attivita' di
riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia
e delle
finanze promuove la
stipula di una
o piu' convenzioni
con gli
intermediari
finanziari, per il
tramite delle associazioni
di
categoria, affinche' i soggetti in questione possano
dotarsi di POS
(Point of Sale) a
condizioni agevolate, che
tengano conto delle
economie realizzate dagli
intermediari per effetto
delle norme
introdotte dal
presente articolo. Relativamente
ai Comuni, alla
stipula della Convenzione
provvede l'ANCI. Analoghe
Convenzioni
possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso
ferma la
possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni migliorative
di quelle stabilite con le convenzioni.".
3. Il Ministero dell'economia
e delle finanze
e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro tre mesi
dall'entrata in vigore
del presente decreto,
le
caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute
ad offrire il conto corrente
di cui al
comma 3.
5. La convenzione
individua le caratteristiche del
conto avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione
nell'offerta di un numero adeguato di
servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito;
b) struttura
dei costi semplice,
trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei
costi coerente con finalita' di
inclusione
finanziaria e conforme a quanto
stabilito dalla sezione
IV della
Raccomandazione
della Commissione europea
del 18 luglio
2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce
socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto
corrente individuato ai sensi del comma 3 e'
esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera
d).
7. Se la convenzione prevista
dal comma 3 non e' stipulata entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche
del conto corrente
sono individuate con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita
8. Rimane ferma
l'applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo VI
del decreto legislativo
1°
settembre 1993, n. 385.
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
regole generali
per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a
carico
dei beneficiari delle
transazioni effettuate mediante
carte di
pagamento.
10. Entro
i sei mesi
successivi il Ministero
dello sviluppo
economico, di concerto
con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, verifica l'efficacia
delle misure definite
dalle
rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a
decorrere dal
primo giorno del mese
successivo, le regole
cosi' definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo
34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51,
comma 1, del decreto legislativo 21
novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e per la
immediata comunicazione della infrazione anche
alla Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura
fiscale".
Capo II
Disposizioni
in materia di maggiori entrate
Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012,
ed e' applicata
in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014
in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed
alle disposizioni che
seguono.
Conseguentemente
l'applicazione a regime
dell'imposta municipale
propria e' fissata al 2015.
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e
le pertinenze
della stessa. Per
abitazione principale si
intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente
e risiede
anagraficamente. Per pertinenze
dell'abitazione principale si
intendono
esclusivamente quelle classificate nelle
categorie
catastali C/2, C/6
e C/7, nella
misura massima di
un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile
dell'imposta municipale propria e'
costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5, commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e
dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati
iscritti in catasto, il valore e' costituito
da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite
risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i
fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e
nelle categorie catastali
C/2, C/6 e
C/7, con esclusione
della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i
fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i
fabbricati classificati nella categoria
catastale
A/10;
d. 60 per i
fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i
fabbricati classificati nella categoria
catastale
C/1.
5. Per i terreni
agricoli, il valore
e' costituito da
quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante
in catasto, vigente
al 1° gennaio
dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51,
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata
ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di
base
sino a 0,3 punti percentuali.
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono
modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti
percentuali.
ad uso strumentale
di cui all'articolo
9, comma 3-bis,
del
decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni
possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono
ridurre l'aliquota di base fino allo
0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai
sensi dell'articolo
43 del testo
unico di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel
caso di
immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta
sul reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta
dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad
abitazione
principale del soggetto
passivo e per
le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro
200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale
destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita
ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono stabilire
che l'importo di
euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta,
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune
che
ha adottato detta
deliberazione non puo'
stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria
per le unita'
immobiliari tenute a
disposizione. La suddetta
detrazione si applica
alle unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo
30 dicembre 1992,
n. 504. L'aliquota
ridotta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie
di cui all'articolo
6, comma 3-bis,
del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e i
comuni possono
prevedere che queste
si applichino anche
ai soggetti di
cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo
Stato la quota di imposta
pari alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti
gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e
delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali
ad uso
strumentale di cui al comma
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo
Stato
contestualmente
all'imposta municipale propria.
Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota
di
imposta riservata allo
Stato di cui
al periodo precedente.
Per
l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le
sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti
in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di
accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento
dell'imposta, in deroga
all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato
secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo
9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo
14, commi 1 e 6 del decreto
legislativo 14 marzo
2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite
dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".
Al comma 4
dell'articolo 14 del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli
23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al
comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti
"alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice
civile
il riferimento alla
"legge per la
finanza locale" si
intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i
singoli tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali
di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di
cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia
e delle finanze
emanato, di concerto con il
Ministero dell'interno, in
attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1
del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126;
b. il comma 3,
dell'articolo 58 e le lettere d), e)
ed h) del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,
n. 446;
c. l'ultimo periodo
del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis
dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia
e delle
finanze,
Dipartimento delle finanze,
entro il termine
di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e
comunque entro trenta giorni
dalla data di
scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo
periodo e' sanzionato,
previa diffida da
parte del Ministero
dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse
a qualsiasi titolo
dovute agli enti
inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia
e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
di natura non
regolamentare sono stabilite
le modalita' di
attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente
comma. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.
Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n.
446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma
4, ultimo periodo del decreto
legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono
sostituite
dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1, comma
11, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole da "differenziate" a
"legge statale" sono
sostituite dalle seguenti:
"utilizzando
esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti,
ai fini dell'imposta
sul reddito
delle persone fisiche,
dalla legge statale,
nel rispetto del
principio di progressivita'". L'Agenzia
delle Entrate provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale
all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni
o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore
del presente
decreto, senza far
valere l'eventuale prescrizione
decennale del
diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale
di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011,
ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana
e della Regione
Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior
gettito ad
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate
dal
presente articolo. In
caso di incapienza
ciascun comune versa
all'entrata del
bilancio dello Stato
le somme residue.
Con le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel
proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
allo
stesso articolo
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito
di cui al precedente periodo.
18. All'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 14 marzo
2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2",
sono aggiunte
le seguenti:
"nonche', per gli
anni 2012, 2013
e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4";
19. Per gli anni 2012,
2013 e 2014, non
trovano applicazione le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4
dell'articolo 2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo 14
del decreto legislativo
14
marzo 2011, n. 23.
20. La
dotazione del fondo
di solidarieta' per i mutui
per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. All'articolo 7
del decreto legge
13 maggio 2011,
n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis,
secondo periodo, le
parole "30 settembre
2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2012";
b) al comma 2-ter,
primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
c) al comma 2-ter,
terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".
Restano salve le
domande presentate e
gli effetti che
si sono
prodotti dopo la
scadenza dei termini
originariamente posti
dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.
Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi
del territorio nazionale
il tributo comunale
sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei
rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo
smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei
costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo
dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui
territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la
superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto
da chiunque possieda, occupi o
detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziali
o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni
condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate
in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto
da coloro che occupano o detengono i
locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare o
tra coloro che
usano in
comune i locali o le aree stesse.
nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto
soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',
usufrutto,
uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in
multiproprieta' e di
centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e'
responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree
scoperte di
uso comune e per i locali
ed aree scoperte
in uso esclusivo
ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di
questi
ultimi, gli altri
obblighi o diritti
derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e'
corrisposto in base a tariffa commisurata
ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa
e' commisurata alle
quantita' e qualita'
medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei
criteri
determinati con il regolamento di cui al comma
12. Per le
unita'
immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo
e'
pari all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23
marzo 1998, n.
138. Per gli
immobili gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione
agli
interessati, le
superfici che risultano
inferiori alla predetta
percentuale a seguito di
incrocio dei dati
comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del
territorio, secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del
Direttore
della predetta Agenzia,
sentita
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti
catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, gli intestatari
catastali provvedono, a
richiesta del
comune, a presentare
all'ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto
del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, per l'eventuale
conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
Per le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo
e'
costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione
della superficie assoggettabile al
tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di
regola
rifiuti speciali, a
condizione che il
produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e'
composta da una quota determinata
in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantita' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita'
dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi
di investimento e
di esercizio. La
tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi
di cui all'articolo
15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da
emanarsi entro il 31 ottobre 2012,
ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i
criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato
ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere
dall'anno
successivo alla data
della sua entrata
in vigore. Si
applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio
2013 e
fino
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento
di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa
determinata in base alle
disposizioni di cui ai
commi da
metro quadrato, a
copertura dei costi
relativi ai servizi
indivisibili dei comuni,
i quali possono,
con deliberazione del
consiglio comunale, modificare
in aumento la
misura della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in
ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A
decorrere dall'anno 2013
il fondo sperimentale
di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto
legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e
il fondo perequativo,
come
determinato ai sensi
dell'articolo 13 del
medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti
ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti
in misura corrispondente al
gettito derivante dalla
maggiorazione
standard di cui al
comma 13 del
presente articolo. In
caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo
27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia
e Valle
d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento
e di Bolzano,
assicurano il recupero
al bilancio statale
del predetto maggior
gettito dei comuni
ricadenti nel proprio
territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al
precedente
periodo.
14. Resta ferma la
disciplina del tributo dovuto per il servizio
di
gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche, di
cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n.
248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31. Il
costo relativo alla
gestione dei rifiuti
delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere
coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con
regolamento puo' prevedere
riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con
unico occupante;
b) abitazioni tenute
a disposizione per uso stagionale od
altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni
occupate da soggetti che risiedano
o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali
ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non
e' effettuata la raccolta, il
tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della
tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione
alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione
della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla
tariffa e' applicato
un coefficiente di
riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale
puo' deliberare ulteriori
riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni
sono iscritte in
bilancio come
autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura e'
assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto
nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso
in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del
servizio
per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
21. Le agevolazioni di
cui ai commi da
alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento
da adottarsi ai
sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio
comunale
determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente
tra l'altro:
a) la classificazione
delle categorie di attivita' con
omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina
delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina
delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione
di categorie di
attivita' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di
riduzione rispetto all'intera superficie su
cui l'attivita' viene
svolta;
e) i
termini di presentazione
della dichiarazione e di
versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale
deve approvare le
tariffe del tributo
entro il termine fissato da
norme statali per
l'approvazione del
bilancio di previsione,
in conformita' al
piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.
24. Per il servizio di
gestione dei rifiuti assimilati
prodotti da
soggetti che
occupano o detengono
temporaneamente, con o
senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico,
i comuni
stabiliscono con il regolamento
le modalita' di
applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o
detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel
corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria
e' determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata
a giorno, maggiorata
di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei
termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea
di spazi ed
aree
pubbliche ovvero per
l'imposta municipale secondaria
di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non
previsto dai commi da
in quanto compatibili le disposizioni relative al
tributo annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta
salva l'applicazione del
tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione
ed igiene
dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
504. Il tributo
provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione
puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono,
con regolamento,
prevedere l'applicazione di
una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio
e' determinato sulla
base dei criteri
stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa e'
applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al
comma 29 applicano il tributo comunale
sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla
componente diretta alla
copertura dei costi
relativi ai servizi
indivisibili dei comuni
determinato ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi
del tributo presentano la dichiarazione entro
il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in
relazione
alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della
detenzione
dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo.
Nel caso di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione
puo' essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione,
redatta su modello messo a disposizione
dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche'
non si
verifichino modificazioni dei
dati dichiarati cui
consegua a un
diverso ammontare del tributo;
in tal caso,
la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento.
35. Il tributo comunale
sui rifiuti e
sui servizi, in
deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale
per l'anno di riferimento
e' effettuato, in
mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate
trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre,
mediante bollettino di
conto corrente postale ovvero
modello di pagamento
unificato. E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di
giugno di
ciascun anno.
36. Il comune
designa il funzionario
responsabile a cui sono
attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio
di ogni attivita'
organizzativa e gestionale,
compreso quello di
sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la
rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della
verifica del corretto assolvimento degli
obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo' inviare
questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a
enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione
da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai
locali ed aree
assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso
di almeno sette giorni.
impedimento alla
diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729
del codice civile.
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13
del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
la sanzione dal 100 per cento
al 200 per
cento del tributo
non
versato, con un minimo di 50 euro.
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un
minimo di
50 euro.
42. In
caso di mancata,
incompleta o infedele
risposta al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di
sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da
euro 100 a
euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai
commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
entro il termine
per la proposizione
del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva
la facolta' del
comune di deliberare
con il
regolamento
circostanze attenuanti o
esimenti nel rispetto
dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non
previsto dalle disposizioni del
presente
articolo concernenti
il tributo comunale
rifiuti e servizi,
si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Resta
ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
sia di natura
patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l'addizionale
per
l'integrazione dei bilanci
degli enti comunali
di assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo
3
aprile 2006, n.
152, sono abrogate
le parole da
"Ai rifiuti
assimilati" fino a "la predetta tariffazione".
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di
cui al
comma 46 del presente articolo.
Art. 15
Disposizioni in materia di
accise
le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative
concernenti le imposte
sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono fissate nelle misure
sottoindicate:
a) benzina e benzina
con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come
carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio
liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi;
d) gas naturale per
autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa
sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del
testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro
704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di
accisa sulle benzine,
disposti dai commi
1,
lettera a), e 2, non si applica
l'articolo 1, comma
154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere
conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1,
lettera b),
e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo
6, comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007,
n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo
5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto
merci con
veicoli di massa
massima complessiva pari
o superiore a 7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001,
n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16.
Art. 16
Disposizioni per la
tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed
aerei
1. Al comma 21
dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, dopo il primo
periodo e' inserito
il seguente: "A
partire
dall'anno
cui al primo periodo e' fissata in euro 20
per ogni chilowatt
di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.".
2. Dal 1° maggio 2012 le
unita' da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque
pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento
della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o
frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le
unita' con scafo di lunghezza da
b) euro 8 per le
unita' con scafo di lunghezza da
c) euro 10 per le
unita' con scafo di lunghezza da
14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le
unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le
unita' con scafo di lunghezza da
24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le
unita' con scafo di lunghezza da 34,01
a 44
metri;
g) euro 372 per le
unita' con scafo di lunghezza da 44,01
a 54
metri;
h) euro 521 per le
unita' con scafo di lunghezza da 54,01
a 64
metri;
i) euro 703 per le
unita' con scafo di lunghezza superiore a
64
metri.
3. La tassa e'
ridotta alla meta'
per le unita'
con scafo di
lunghezza fino a
residenti, come propri ordinari
mezzi di locomozione,
nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche'
per le
unita' di cui al comma
4. La tassa non si
applica alle unita' di proprieta' o in
uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di
salvataggio,
ai battelli di
servizio, purche' questi
rechino l'indicazione
dell'unita' da diporto al
cui servizio sono
posti, nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio
e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla
tassa di cui al comma 2 le unita' da
diporto
possedute ed utilizzate
da enti ed
associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto
soccorso.
6. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da
diporto.
7. Sono tenuti al pagamento
della tassa di
cui al comma
2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle
informazioni
necessarie all'attivita' di
controllo. I pagamenti
sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del
bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce
all'entrata
del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di
pagamento, anche elettronica, della tassa
di cui
al comma 2
e' esibita dal
comandante dell'unita' da
diporto
all'Agenzia delle dogane
ovvero all'impianto di
distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di
carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al
fine di ottenere
l'uso agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto,
le forze
preposte alla tutela
della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze
preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria
e
tributaria vigilano sul
corretto assolvimento degli
obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale
di constatazione che
trasmettono alla direzione
provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in
relazione al
luogo della commissione della violazione, per
l'accertamento delle
stesse. Per
l'accertamento, la riscossione
e il contenzioso
si
applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi;
per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni
di cui
al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere definite
entro sessanta
giorni dalla elevazione
del processo verbale
di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima
ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di
cui al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni
tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta
si
applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200
al 300 per
cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa
dovuta.
11. E' istituita
l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all'articolo 744 del
codice della navigazione,
immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso
massimo al decollo:
1) fino a
2) fino a
3) fino a
4) fino a
5) fino a
6) fino a
7) oltre
b) elicotteri:
l'imposta dovuta e' pari al
doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti,
motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
proprietario,
usufruttuario, acquirente con
patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore
a titolo di
locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e'
corrisposta all'atto della
richiesta di
rilascio o di
rinnovo del certificato
di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di
validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato
abbia validita'
inferiore ad un
anno l'imposta e'
dovuta nella misura
di un
dodicesimo degli importi di cui al comma
11 per ciascun
mese di
validita'.
13. Per
gli aeromobili con
certificato di revisione
della
aeronavigabilita' in corso di
validita' alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto l'imposta e'
versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un
dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese
da quello in
corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la
validita' del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve
essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o
il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene
nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto
ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti
dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili
di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta'
o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di
linea e non di linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione,
parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e
III; gli aeromobili
di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR),
delle
scuole di addestramento FTO
(Flight Training Organisation)
e dei
Centri di Addestramento per
le Abilitazioni (TRTO
- Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e
dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a
nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili
esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente
decreto.
Art. 17
Canone RAI
1. Le imprese e le
societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, nella
relativa dichiarazione dei redditi, devono
indicare il numero
di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione la
categoria di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di
abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche' gli
altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione
del modello
per la dichiarazione
dei redditi, ai
fini della verifica
del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Art. 18
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo
40 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e'
sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere
dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012
le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2
punti
percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad
applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 le predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti
percentuali.".
b) al comma 1-quater,
dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le
seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo
comma la parola:
" adottati" e' sostituita dalle seguenti:
"entrati in vigore";
nel
medesimo comma le parole: "4.000 milioni di euro
per l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
20.000 milioni
di euro annui a decorrere
dall'anno 2014" sono
sostitute dalle
seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014".
Art. 19
Disposizioni in materia di imposta di
bollo su titoli,
strumenti e prodotti finanziari nonche' su
valori "scudati"
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
---------------------------------------------------------------------
Articolo | Indicazione degli atti | Imposte | Imposte dovute
della | soggetti
all'imposta | dovute | proporzionali
Tariffa | | fisse |
---------|--------------------------|---------|----------------------
13 | 2-ter. Le
comunicazioni | | 0,1 per cento annuo
| relative ai
prodotti e | | per il 2012
| agli strumenti
finan- | | 0,15 per cento a
| ziari, anche
non soggetti| | decorrere dal 2013
| ad obbligo di
deposito, | |
| ad esclusione
dei fondi | |
| pensione e dei
fondi | |
| sanitari. | |
| Per ogni
esemplare, sul | |
| complessivo
valore di | |
| mercato o, in
mancanza, | |
| sul valore
nominale o | |
| di
rimborso. | |
---------------------------------------------------------------------
2. Nella Nota 3-ter
all'articolo 13 della
Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo
e' sostituito dal seguente:
"L'estratto
conto, compresa la comunicazione
relativa agli strumenti
ed ai
prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito,
si
considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso
dell'anno
nonche' alla chiusura
del rapporto, anche
nel caso in
cui non
sussista un obbligo
di invio. Se
le comunicazioni sono
inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta
di bollo dovuta
e'
rapportata al periodo rendicontato";
b) l'ultimo
periodo e' sostituito
dal seguente: "Per
le
comunicazioni relative
ai prodotti e
agli strumenti finanziari,
l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e
nella misura
massima di euro 1.200,00.".
3. Per le comunicazioni
di cui al comma 2-ter
dell'articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale
della somma da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis
del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e'
ridotta al 50 per cento.
4. Le attivita' oggetto
di rimpatrio o
di regolarizzazione ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio
2009, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102,
e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e
15 del
decreto legge 25
settembre 2001, n.
350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, e successive
modificazioni e integrazioni, e ancora segretate,
sono soggette a
un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento.
5. Gli intermediari di
cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b),
del decreto legge
25 settembre 2001,
n. 350, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, provvedono a
trattenere l'imposta dalle
attivita' rimpatriate o
regolarizzate,
ovvero ricevono
provvista dallo stesso
contribuente. I medesimi
intermediari effettuano il relativo versamento in due rate
di pari
importo entro il 16 febbraio 2012 ed
entro il 16
febbraio 2013,
secondo le disposizioni
contenute nel Capo
III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli
intermediari di cui
al comma precedente
segnalano
all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei
quali non
e' stata applicata e versata
l'imposta a causa
dell'intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione
delle
attivita' rimpatriate o
regolarizzate o, comunque,
per non aver
ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei confronti
dei
contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione
a ruolo ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
7. Per
l'omesso versamento si
applica una sanzione
pari
all'importo non versato.
8. Per l'accertamento e
la riscossione dell'imposta,
nonche' per
il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di
imposte sui redditi.
oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, sono state in tutto o in parte prelevate
dal rapporto di
deposito,
amministrazione o gestione
acceso per effetto
della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
10. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia
delle entrate
sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da
Art. 20
Riallineamento
partecipazioni
1. La disposizione del
comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni
effettuate nel
periodo di imposta in
corso al 31
dicembre 2011. Il
versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di
pari importo da
versare:
a) la prima, entro il
termine di scadenza dei
versamenti del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta
2012;
b) la seconda e
la terza
entro il termine
di scadenza dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica
rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta
2014.
2. Gli effetti del
riallineamento di cui al comma 1 decorrono
dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014.
3. Si applicano, ove
compatibili, le modalita' di
attuazione dei
commi da
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, disposte con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate del 22 novembre 2011.
Capo III
Riduzioni di spesa. Costi degli apparati
Art. 21
Soppressione enti e
organismi
del sistema pensionistico
attraverso l'applicazione del metodo
contributivo,
nonche' al fine
di migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore
previdenziale e
assistenziale, l'INPDAP e
l'ENPALS sono soppressi
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e le relative
funzioni sono
attribuite all' INPS, che
succede in tutti
i rapporti attivi
e
passivi degli Enti soppressi.
2. Con decreti di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi
alla
data di entrata in vigore del presente decreto legge
e sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, da
deliberare entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie
degli Enti
soppressi sono trasferite
all'INPS. Conseguentemente la
dotazione
organica dell'INPS e'
incrementata di un
numero di posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio
presso
gli enti soppressi alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre
2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui
al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai
sensi dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Resta fermo quanto
previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
I due posti
di direttore generale
degli Enti soppressi
sono
trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale
generale
dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione
organica
dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti
mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
lavoro diversi da quelli di cui
al comma 2
per la loro
residua
durata.
4. Gli
organi di cui
all'articolo 3, comma
2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994,
n. 479 e
successive modificazioni e
integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi
del comma 1, cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti
all'incarico di componente del
Collegio
dei sindaci dell'INPDAP,
di qualifica dirigenziale
di livello
generale, in posizione
di fuori ruolo
istituzionale, sono cosi'
attribuiti:
a) in
considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due
posti,
di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro
e delle
politiche sociali ed
uno in rappresentanza del
Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti
del Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in
rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali e
tre posti in
rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle
finanze sono trasformati
in posizioni
dirigenziali di livello
generale per le
esigenze di consulenza,
studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e
del Ministero dell'economia
e delle finanze,
nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato;
le dotazioni
organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente
incrementate
in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari
intese ad
adeguare in misura
corrispondente
l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del
citato
decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso
che i
relativi posti concorrono alla determinazione delle
percentuali di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente
alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime
esigenze di cui al comma 5, lettera a),
e per
assicurare una adeguata
rappresentanza degli
interessi cui
corrispondevano le funzioni
istituzionali di ciascuno
degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo
e vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri
definiti
con decreto, non regolamentare,
del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi
dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale
conseguente
alla soppressione degli Enti
di cui al
comma 1 operando
una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei
commi da 1
a 9 devono
comportare una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi
all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012,
50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a
decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio
dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento
all'entrata del bilancio
statale, derivante dall'attuazione delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di
previdenza,
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n.
183.
9. Per assicurare il
conseguimento degli obiettivi di
efficienza e
di efficacia di
cui al comma
1, di razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche'
la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente
dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre
2014,
promuove le piu' adeguate
iniziative, ne verifica
l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza
quadrimestrale, al Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali, e
al Ministero dell'economia
e
delle finanze in ordine allo stato di avanzamento
del processo di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma
1 e redige
alla fine del mandato
una relazione conclusiva,
che attesti i
risultati conseguiti.
10. Al fine di
razionalizzare le attivita'
di approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche'
nei
territori della provincia di Avellino, a
decorrere dalla data
di
entrata in vigore
del presente decreto,
l'Ente per lo
sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia
e Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del
soppresso Ente con le relative risorse
umane e
strumentali, nonche' tutti
i rapporti attivi
e passivi, sono
trasferiti, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore
del presente
decreto al soggetto
costituito o individuato
dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e'
garantita con
riferimento al personale titolare di
rapporto di lavoro
a tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al
presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale
gestione commissariale.
istituito, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i
grandi
laghi prealpini, che svolge le
funzioni, con le
inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite
dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio
del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione,
manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice
del lago Maggiore,
al consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo
per la costruzione,
manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice
del lago d'Iseo
e al consorzio
dell'Adda - Ente
autonomo per la
costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como. Per
garantire
l'ordinaria amministrazione e
lo svolgimento delle
attivita'
istituzionali fino all'avvio del
Consorzio nazionale, il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente
decreto, nomina un
commissario e un
sub
commissario e, su designazione del Ministro
dell'economia e delle
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui
uno
con funzioni di
presidente. Dalla data
di insediamento del
commissario, il consorzio
del Ticino -
Ente autonomo per
la
costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice
del
lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente
autonomo per la
costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice
del
lago d'Iseo e
il consorzio dell'Adda
- Ente autonomo
per la
costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice
del
lago di Como sono
soppressi e i
relativi organi decadono.
La
denominazione "Consorzio nazionale per
i grandi laghi prealpini"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni:
<<Consorzio
del Ticino -
Ente autonomo per
la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore>>,
<<Consorzio
dell'Oglio - Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
d'Iseo>> e
<<Consorzio
dell'Adda - Ente
autonomo per la
costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di
Como».
Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro
e non oltre
sessanta giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, sentite le Commissioni
parlamentari
competenti in materia di
ambiente, che si
esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in
coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la
sede, nonche' le modalita' di funzionamento, e
sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla
base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative
gestioni
alla data di
soppressione. I predetti
bilanci di chiusura
sono
deliberati dagli organi
in carica alla
data di soppressione,
corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in
carica alla medesima
data, e trasmessi
per l'approvazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli
organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita'
o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla
data
di soppressione mentre per
gli adempimenti di
cui al precedente
periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese
effettivamente
sostenute nella misura
prevista dai rispettivi
ordinamenti. I dipendenti
a tempo indeterminato
dei soppressi
Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di
provenienza e
sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i
grandi laghi
prealpini, cui si
applica il contratto
collettivo nazionale del
comparto enti pubblici
non economici. La
dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il
numero del personale in servizio, alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui
all'allegato A sono soppressi a decorrere
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i
relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni
attribuite agli enti di
cui al comma
13 dalla
normativa vigente e le inerenti
risorse finanziarie e
strumentali
compresi i relativi
rapporti giuridici attivi
e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente
indicate
nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non
regolamentari del Ministro
interessato, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, sono
trasferite le risorse
strumentali e
finanziarie degli enti
soppressi. Fino all'adozione
dei predetti
decreti, per garantire la
continuita' dei rapporti
gia' in capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo'
delegare uno
o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita'
di ordinaria
amministrazione, ivi comprese
le operazioni di
pagamento e
riscossione a valere
sui conti correnti
gia' intestati all'ente
soppresso che rimangono aperti
fino alla data
di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli
enti soppressi
sono deliberati dagli
organi in carica
alla data di
cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno
di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente
medesimo e
trasmessi per l'approvazione
al Ministero vigilante
al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
degli enti
di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque
denominati ad essi spettanti
sono corrisposti fino
alla data di
soppressione. Per
gli adempimenti di
cui al primo
periodo del
presente comma ai
componenti dei predetti
organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle
spese effettivamente
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento
delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi
di personale comandato
nel limite
massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni
di cui
alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti
e le
funzioni facenti
capo agli enti
soppressi con le
articolazioni
amministrative
individuate mediante le
ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo
all'Agenzia nazionale per
la regolazione e la
vigilanza in materia
di acqua, in
deroga a quanto
previsto
dall'allegato A, sono
trasferite all'Autorita' per
l'energia
elettrica e il gas le funzioni
attinenti alla regolazione
e alla
vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, individuate
con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto.
20.
e' soppressa.
ALLEGATO A
---------------------------------------------------------------------
Ente soppresso |
Amministrazione | Ente incorporante
| interessata |
----------------------|-----------------------|----------------------
Agenzia nazionale per |
Ministero | Ministero
la regolazione e la |
dell'ambiente e della | dell'ambiente e
vigilanza in materia |
tutela del territorio | della tutela del
di acqua
| e del mare |
territorio
| | e del mare
----------------------|-----------------------|----------------------
Agenzia per la
| Ministero dello |
Ministero dello
sicurezza nucleare |
sviluppo economico | sviluppo
economico
| | d'intesa con il
| | Ministero
| | dell'ambiente e
| | della tutela del
| | territorio
| | e del mare
----------------------|-----------------------|----------------------
Agenzia nazionale di
| Ministero dello |
Autorita' per le
regolamentazione del
| sviluppo economico |
garanzie nelle
settore postale
| | comunicazioni
----------------------|-----------------------|----------------------
21. Dall'attuazione dei
commi da
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e
organismi pubblici
1. Ai fini del
monitoraggio della spesa pubblica,
gli enti e gli
organismi pubblici,
anche con personalita'
giuridica di diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi a
carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al
Ministero
dell'economia e delle
finanze - Dipartimento
della Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data
di delibera o
approvazione.
2. Al fine di conseguire
l'obiettivo di riduzione della
spesa di
funzionamento delle Agenzie,
incluse quelle fiscali
di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque
denominati, con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti
e del
Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
riordinati, tenuto conto
della specificita' dei
rispettivi
ordinamenti, gli organi
collegiali di indirizzo,
amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali
di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e
degli enti e
degli organismi strumentali,
comunque denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo dei
componenti dei
medesimi organi.
3. Le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e
gli Enti
locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano
i propri
ordinamenti a quanto
previsto dall'articolo 6,
comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
riferimento alle Agenzie,
agli enti e
agli organismi strumentali,
comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in
vigore
del presente decreto.
4. La riduzione di cui al
comma 2 si applica a decorrere dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di
indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore
dei
regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma
3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo
e attivita'
culturali", convertito, con
modificazioni, nella legge
29 giugno
2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi
dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2012".
6. I commi da
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E'
istituita l'Agenzia per
la promozione all'estero
e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata
"ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle
imprese italiane", ente dotato di personalita'
giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le
materie di
rispettiva
competenza, il Ministero
degli affari esteri
ed il
Ministero dell'economia e delle finanze.
19. Le funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali,
compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,
al Ministero dello
sviluppo economico, il quale entro
sei mesi
dall'entrata in vigore della legge e' conseguentemente riorganizzato
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.
300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia
di cui al
comma
precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per
il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali
con l'estero, come determinate
nella Tabella C
della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo
per la
promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle
imprese, da
istituire nello stato di
previsione del Ministero
dello sviluppo
economico.
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni
e dei
servizi italiani nei
mercati internazionali, e
di promuovere
l'immagine del prodotto
italiano nel mondo.
L'Agenzia svolge le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa
affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza
alle imprese italiane che
operano nel commercio
internazionale e
promuove la cooperazione
nei settori industriale,
agricolo e
agro-alimentare, della distribuzione e del
terziario, al fine
di
incrementare la presenza
delle imprese italiane
sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni, le
camere di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura, le
organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati.
21. Sono organi
dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio
interno, dal consiglio
di amministrazione, il
consiglio di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con
funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti.
I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del
Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque
membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del
consiglio
di amministrazione sono
scelti tra persone
dotate di indiscusse
moralita' e indipendenza,
alta e riconosciuta
professionalita' e
competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio
di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici
elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate
al collegio dei
revisori, composto di
tre membri ed
un membro
supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo
economico, degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina
anche il
supplente. La presidenza del collegio spetta al
rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del
consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il
decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita'
della
disciplina della revisione legale di cui al decreto
legislativo 27
gennaio 2009, n. 39.
22. Il
direttore generale svolge
funzioni di direzione,
coordinamento e controllo
della struttura dell'Agenzia.
Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai
programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli
adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi
alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un periodo
di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non
si applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.
165.
23. I compensi spettanti
ai membri del consiglio di
amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, in
conformita' alle
norme di contenimento
della spesa pubblica
e,
comunque, entro i limiti di quanto previsto
per enti di similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi
26-bis, primo
periodo, 26-ter e
26-quater. Se dipendenti
di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica
il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di
amministrazione dell'Agenzia delibera
lo
statuto, il regolamento
di organizzazione, di
contabilita', la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300
unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati
dai Ministeri
vigilanti, di concerto
con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro
novanta giorni
per lo statuto ed entro
sessanta giorni dalla
ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto
conto
delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
diplomatiche e consolari
con modalita' stabilite
con apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari
esteri
e il Ministero dello sviluppo economico. Il
personale dell'Agenzia
all'estero - e' individuato,
sentito il Ministero
degli Affari
Esteri, nel limite di un
contingente massimo definito
nell'ambito
della dotazione
organica di cui
al comma 24
- e puo'
essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero
degli affari esteri,
secondo le procedure previste
dall'articolo 31 del
decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e
tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei
Paesi di
accreditamento. Il funzionario
responsabile dell'ufficio e'
accreditato presso le
autorita' locali in
lista diplomatica. Il
restante personale e'
notificato nella lista
del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero dipende
dal titolare della Rappresentanza diplomatica
per tutto cio' che
concerne i rapporti
con le autorita'
estere, e' coordinato
dal
titolare della
Rappresentanza diplomatica, nel
quadro delle sue
funzioni di vigilanza e
di direzione, e opera in
linea con le
strategie di internazionalizzazione delle
imprese definite dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
degli
affari esteri.
26-bis, e' trasferito
all'Agenzia un contingente
massimo di 300
unita', provenienti dal personale dipendente a
tempo indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una
valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato
presso gli
uffici all'estero del soppresso
istituto con rapporti
di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento
dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di
lavoro del
personale locale sono controfirmati dal titolare della
Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione,
al fine dell'impiego del personale in
questione nell'ambito della
Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o
piu' decreti di
natura non regolamentare
del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma
26 e
dalla lettera b) del comma
26-sexies, alla individuazione delle
risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei
rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al
soppresso istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.
Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche
del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato
trasferito. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine
della adozione dei decreti di cui al presente
comma, il Ministero
dello sviluppo
economico cura, anche
con la collaborazione dei
competenti dirigenti del soppresso istituto, la
ricognizione delle
risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede
alla
gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle
more
dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti
salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici
gia' facenti
capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i
pagamenti a
fronte di obbligazioni
gia' assunte. Fino
all'adozione del
regolamento di cui al comma 19, con il
quale sono individuate
le
articolazioni del Ministero
dello sviluppo economico
necessarie
all'esercizio delle funzioni
e all'assolvimento dei
compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria
amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi
e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la
continuita'
dei rapporti che
facevano capo all'ICE
e la correttezza
dei
pagamenti, il predetto
Ministero dello sviluppo
economico puo'
delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria
amministrazione.
26-ter. A decorrere
dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera
d), della legge
31 dicembre 2009,
n. 196, ed
e' destinata
all'erogazione
all'Agenzia di un
contributo annuale per
il
finanziamento delle attivita'
di promozione all'estero
e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero
dello sviluppo economico
un apposito capitolo
destinato al
finanziamento delle spese
di funzionamento, la
cui dotazione e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
di un apposito
capitolo per il
finanziamento delle
spese di natura
obbligatoria della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle
attivita'
di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
fisse per
il personale dipendente. Ai predetti oneri si
provvede nell'ambito
delle risorse individuate al comma 4.
26-quater. Le entrate
dell'Agenzia sono costituite, oltre che
dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali
assegnazioni per la
realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per
servizi prestati agli
operatori pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative
promozionali;
c) utili delle societa'
eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi
patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia
provvede alle proprie spese di funzionamento
e alle spese relative
alle attivita' di
promozione all'estero e
internazionalizzazione
delle imprese italiane
nei limiti delle
risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter
e
26-quater.
26-sexies. Sulla base
delle linee guida e di indirizzo
strategico
adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il
Ministero
degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia
e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla
costituzione
a:
a) una riorganizzazione
degli uffici di cui al comma 25 mantenendo
in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il
Ministero dello
sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di
commercio,
industria,
artigianato e agricoltura
possono definire opportune
intese per individuare
la destinazione delle
risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una
rideterminazione delle modalita'
di svolgimento delle
attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media
annua per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione
delle attivita' di
promozione sui settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I
dipendenti a tempo
indeterminato del soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono
inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' dei
decreti del
Ministro per la pubblica
amministrazione e per
l'innovazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il
Ministro dell'economia
e delle finanze,
assicurando l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti
alle
Regioni o alle
Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di
cui al comma
26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti
trasferiti al Ministero
dello sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono
l'inquadramento
previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento
economico
fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci
fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel
caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero
e dell'Agenzia, disciplinato
dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei
ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un
assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma
non
devono derivare
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre
1933,
n. 1611.
26-decies. Il controllo
sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo
1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge
stessa.»
7. Fino alla piena
operativita' dell'Agenzia di cui
al comma 18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111,
come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non
oltre 30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui
al comma 26-bis,
fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno
o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministro degli affari esteri, nei limiti delle
risorse finanziarie
disponibili a valere sui fondi di cui
ai commi 19
e 26-ter del
medesimo articolo e
delle altre risorse
finanziarie comunque
spettanti al
soppresso istituto, le
iniziative di promozione
e
internazionalizzazione da realizzare ed e'
definito il limite
di
spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato
di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio
2011, n. 111,
come inserito dal
presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge
25 marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale
del soppresso istituto
necessari per la
realizzazione delle
iniziative di cui al comma 7,
stipula i contratti
e autorizza i
pagamenti. Puo' altresi'
delegare, entro limiti
di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito
dai decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti e
l'autorizzazione dei
pagamenti ai titolari
degli uffici del
soppresso istituto. Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di
cui al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal
fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure
previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del
comma
7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del
soppresso
istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto
continua
ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo
stesso termine, il
controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal
collegio
dei revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei
commi da
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
utilizzando allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il
finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di
funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
Art. 23
Riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorita' di Governo,
del CNEL, delle Autorita' indipendenti e
delle Province
1. Al fine di perseguire
il contenimento della spesa complessiva per
il funzionamento
delle Autorita' amministrative indipendenti,
il
numero dei componenti:
a) del
Consiglio dell'Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente;
b) dell'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
e' ridotto da
sette a tre,
compreso il
Presidente;
c) dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita'
garante della concorrenza e del
mercato e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione
nazionale per la societa' e la
borsa e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del
Consiglio dell'Istituto per
la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto
da sei
a
tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione
per la vigilanza sui
fondi pensione e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione
per la valutazione,
la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque
a
tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto
da nove
a
cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui
al comma 1 non si applica ai
componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Ove l'ordinamento preveda
la cessazione contestuale
di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data
di entrata in
vigore del
presente decreto.
3. Il Presidente e i
componenti degli organismi di cui al comma 1
e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui
all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere
confermati alla cessazione
dalla
carica, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1,
comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
e' aggiunto, in
fine, il seguente
comma: "3-bis. I
Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica
centrale
di committenza l'acquisizione di
lavori, servizi e
forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del
testo
unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile
tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle
gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i
divieti e le incompatibilita' previsti
dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile
1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che
non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e
variabile della retribuzione,
eccedente il limite indicato
nella predetta disposizione,
fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato
utile ai fini
dell'anzianita' di servizio
e del trattamento
di
quiescenza e di previdenza, con
riferimento all'ultimo trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte
fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la
retribuzione
di risultato.
7. Ove alla data del 31
dicembre 2011
il livellamento retributivo Italia - Europa prevista
dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non
abbia provveduto
alla ricognizione e alla individuazione della media dei
trattamenti
economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n.
98 del
2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno
in corso
sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato
dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e
finanza, il Governo
provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza.
8. Alla legge 30 dicembre
1986, n. 936, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 e'
sostituito dal seguente:
" Art. 2.
Composizione del Consiglio.
1. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e' composto
da esperti, da
rappresentanti delle categorie
produttive e da
rappresentanti delle
associazioni di promozione
sociale e delle
organizzazioni di volontariato, in numero di sessantotto,
oltre al
presidente e al
segretario generale, secondo
la seguente
ripartizione:
a) dieci esperti,
qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati
dal Presidente della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) quarantotto
rappresentanti delle categorie produttive di beni
e servizi nei
settori pubblico e
privato, dei quali
ventidue
rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, nove rappresentanti dei
lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle
imprese. Tali
rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per
ciascuna
delle categorie produttive;
c) dieci
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato, dei quali,
rispettivamente,
cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e
cinque designati dall'Osservatorio nazionale
per il volontariato.
Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.";
b) all'articolo 3 sono
apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei
componenti";
2) al comma 2,
le parole: "lettera
b)" sono sostituite
dalle
seguenti: " lettere b) e c)";
c) all'articolo 4 sono
apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina
dei rappresentanti";
2) il comma 10 e'
soppresso.
9. Entro il termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su
proposta del Presidente
del Consiglio dei
Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla
nomina dei
componenti del Consiglio
nazionale dell'economia e
del lavoro,
secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30
dicembre
1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal
comma
continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati,
fino
alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti,
gli attuali
rappresentanti delle categorie produttive di beni e
servizi, nonche'
gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e
delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione,
la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei resti
percentuali
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore
rappresentativita' nella categoria
di riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione
per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della
specificita' del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di
riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica
dei componenti del
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro
individuati secondo i
criteri di cui
sopra, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale
consiliatura
relativa al quinquennio 2010- 2015.
11. Per quanto concerne
la procedura di nomina dei componenti
del
Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro
alle successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e
4, della
legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione
delle disposizioni dei commi da 8 a
12 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla
Provincia esclusivamente le funzioni di
indirizzo
politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni
nelle materie
e nei limiti indicati con
legge statale o
regionale, secondo le
rispettive competenze.
15. Sono organi di
governo della Provincia il Consiglio
provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica
cinque
anni.
16. Il Consiglio
provinciale e' composto
da non piu'
di dieci
componenti eletti dagli organi
elettivi dei Comuni
ricadenti nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono
stabilite
con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
17. Il
Presidente della Provincia
e' eletto dal
Consiglio
provinciale tra i suoi componenti.
18. Fatte salve le
funzioni di cui al comma
14, lo Stato
e le
Regioni, con propria
legge, secondo le
rispettive competenze,
provvedono a trasferire ai
Comuni, entro il
30 aprile 2012,
le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province,
salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite
dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle
funzioni da
parte delle Regioni entro il 30
aprile 2012, si provvede in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n.
131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato
e le Regioni,
secondo le rispettive
competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane,
finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell'ambito delle medesime
risorse il necessario
supporto di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.
20. Con legge dello Stato
e' stabilito il termine decorso il quale
gli organi in carica delle Province decadono.
21. I Comuni possono
istituire unioni o
organi di raccordo
per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi
garantendo
l'invarianza della spesa.
22. La titolarita' di qualsiasi
carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione
e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere
fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24
Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del
presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione
europea, dei
vincoli di bilancio,
la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del
sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale
sul
prodotto interno
lordo, in conformita'
dei seguenti principi
e
criteri:
a) equita'
e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale,
con abbattimento dei
privilegi e clausole
derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita'
nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei
requisiti di accesso alle variazioni
della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo
il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che
maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai
fini
del diritto all'accesso
e alla decorrenza
del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il
diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale
normativa e puo'
chiedere
all'ente di appartenenza
la certificazione di
tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti
a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata
e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di
cui ai commi
6 e 7;
b) «pensione anticipata», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai
comma 10 e 11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione e' liquidata
a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito
AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge
8
agosto 1995, n. 335, la pensione
di vecchiaia si
puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti
dai successivi
commi. Il proseguimento
dell'attivita' lavorativa e'
incentivato,
fermi restando i
limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di
appartenenza,
dall'operare dei coefficienti di
trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di
vita, come previsti
dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e
successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei
lavoratori dipendenti, l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino
al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento
esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento
indicati ai
commi da
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge
31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo
1, comma 21,
primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai
soggetti di cui
al comma 5,
al fine di
conseguire una convergenza
verso un requisito
uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi,
a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei
termini di seguito
indicati:
a. 62 anni per le
lavoratrici dipendenti la
cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della
medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a
decorrere
dal 1° gennaio
anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni
caso ferma la
disciplina di adeguamento
dei requisiti di
accesso al sistema
pensionistico agli incrementi
della speranza di
vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi
per le lavoratrici autonome la cui
pensione
e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale
obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma
26,
della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Tale
requisito anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio
e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018.
Resta in ogni
caso ferma la
disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli
incrementi della speranza di
vita ai sensi
dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori
dipendenti e per le lavoratrici dipendenti
di cui all'articolo 22-ter, comma 1,
del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009,
n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui
pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito
anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia
nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni
di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004,
n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori
autonomi la cui pensione
e' liquidata a
carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge
8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema
misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla
pensione di vecchiaia di
cui al comma
6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari
a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti
essere non
inferiore, per i lavoratori
con riferimento ai
quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio
1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Il predetto
importo soglia
pari, per l'anno
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media
quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al
quinquennio
precedente l'anno da
rivalutare. In occasione
di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie
preesistente anche per l'anno in
cui si verifica
la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per
un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno
sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito
di importo
minimo se in possesso di un'eta
anagrafica pari a
settanta anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva
di cinque
anni. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2
del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355,
convertito con legge
27
novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge
8 agosto
1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative
ai requisiti
di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3,
comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della
legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione e' liquidata
a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della
medesima,
nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma
26,
della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i
requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del
presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di
accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora,
per
effetto degli adeguamenti
dei predetti requisiti
agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la
predetta eta'
minima di accesso
non fosse assicurata,
sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro
il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in
possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a
67 anni. Resta
ferma la disciplina
di adeguamento dei
requisiti di accesso
al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010,
n. 122, per
gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo
periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011
n. 183
e'
soppresso.
cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche' della gestione
separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima
data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici
di cui
al comma 6
e' consentito esclusivamente se
risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini
e 41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti
contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese
a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio
2012,
e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti
percentuali per
ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta'
di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia
intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto
previsto dal comma 10, per i
lavoratori
con riferimento ai quali
il primo accredito
contributivo decorre
successivamente al 1°
gennaio 1996 il
diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro,
puo' essere
conseguito, altresi',
al compimento del
requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e
accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti
essere
non inferiore ad un importo soglia mensile,
annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale
di statistica (ISTAT),
con riferimento al
quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012
a 2,8 volte
l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7
della
legge 8 agosto
1995, n. 335,
e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in
ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8
volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
l'accesso attraverso le
diverse modalita' ivi
stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al
comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di
vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive
modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis
dopo le parole "e all' articolo 3,
comma 6,
della legge 8 agosto
1995, n. 335,
e successive modificazioni,"
aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini
del
conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica";
b. al comma 12-ter
alla lettera a) le parole "i
requisiti di
eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta'
e di
anzianita' contributiva";
c. al comma
12-quater, al primo periodo,
e' soppressa, alla
fine, la parola "anagrafici".
13. Gli
adeguamenti agli incrementi
della speranza di
vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio
2019 sono
aggiornati con cadenza
biennale secondo le
modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive
modificazioni e integrazioni.
A partire dalla
medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo
12 del
citato decreto-legge 31
maggio 2010, n.
78, convertito con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010,
n. 122 e
successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e
di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del
presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che
maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 9 della
legge 23 agosto
2004, n. 243,
e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di
50.000
lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli
4 e 24
della legge 23
luglio 1991, n.
223, e successive
modificazioni,
sulla base di
accordi sindacali stipulati
anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti
per il
pensionamento entro il
periodo di fruizione
dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23
luglio
1991, n. 223;
b) ai
lavoratori collocati in
mobilita' lunga ai
sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223,
e
successive modificazioni
e integrazioni, per
effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori
che, alla data
del 31 ottobre
2011, sono
titolari di prestazione
straordinaria a carico
dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che,
antecedentemente alla data del
31 ottobre
2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione
volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che
alla data del 31 ottobre
2011 hanno in
corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Gli Enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria
provvedono
al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di
lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera d)
del comma 14,
delle domande di
pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di
entrata in vigore
del presente articolo.
Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000
domande
di pensione, i predetti
Enti non prenderanno
in esame ulteriori
domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire
dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al presente comma.
Nell'ambito del
predetto limite numerico
vanno computati anche
i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti
e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui
al comma 14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con
modificazioni, con legge
30 luglio 2010,
n. 122, per
il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico
di cui
al
predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente
il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti
che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente
comma
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma
12.
16. Con il decreto
direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo
1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'
articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai
fini
dell'aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma
12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con
modificazioni
con legge 30 luglio
2010, n. 122,
e successive modificazioni
e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente
di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per
i requisiti del
sistema pensionistico dall'articolo 12
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive
modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto
adeguamento
triennale comporta, con riferimento al
valore
originariamente indicato in 70 anni per
l'anno 2012, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto
valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui
al comma 6 dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso,
con effetto
dalla decorrenza di
tale determinazione, anche
per le eta'
corrispondenti a tali
valori superiori a
70 nell'ambito della
medesima procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione
aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente
comma
anche per eta'
corrispondenti a valori
superiori a 70
anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo
1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995. Al
fine di uniformare
la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1,
comma
11 della citata
legge 8 agosto
1995, n. 335
e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di
cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122
e successive modificazioni
e integrazioni, gli
aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a
quello
decorrente dal 1°
gennaio 2019 sono
effettuati con periodicita'
biennale.
17. Al decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le
seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del
riconoscimento della
pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di
conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del
presente articolo, per
gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti,
a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- al comma 5, le parole
"2008-2012" sono sostituite dalle
seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole "per gli
anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'anno 2011";
- al comma 4, la parola
"2013" e' sostituita dalla seguente:
"2012"
e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed
una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di
tre unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono
sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole
"dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio
2009 al 31
dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e'
inserito il seguente comma
"6.bis Per i
lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per
un numero di
giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma
di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del
2007:
a) sono incrementati
rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di
giorni
lavorativi all'anno da
b) sono incrementati
rispettivamente di un anno e di una
unita'
per coloro che svolgono
le predette attivita'
lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da
- al comma 7 le parole
"comma 6" sono sostituite
dalle seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
Per i lavoratori di
cui al
presente comma non
si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano
a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti
per il
pensionamento dal 1° gennaio
2012 ai sensi
del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente
comma, le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di
assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di
entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi
da quelli
vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi
compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo
12 maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche'
dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 30
giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della
legge 23
agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su
proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative
misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso
al sistema
pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed
esigenze
dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi
ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo
43
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma
1, del
decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto
dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a
tre anni,"
sono soppresse.
20. Resta
fermo che l'attuazione
delle disposizioni di
cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6
agosto 2008, n.
133, e successive
modificazioni e integrazioni,
con riferimento ai
soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal
1° gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di
accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo.
Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i
provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del
limite di eta'
gia'
adottati, prima della
data di entrata
in vigore del
presente
provvedimento, nei confronti
dei dipendenti delle
pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo
2011, n. 165,
anche se aventi
effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti
e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale
di
volo dipendente da
aziende di navigazione
aerea, allo scopo
di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio del
predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo e'
definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente
decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di
iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
alla
quota di pensione calcolata in
base ai parametri
piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le
pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e
gli assegni di invalidita'
e le pensioni
di inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale
di volo
dipendente da aziende
di navigazione aerea
l'imponibile di
riferimento e' al lordo della
quota di pensione
capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del
predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il
trattamento
pensionistico medesimo,
al netto del
contributo di solidarieta'
complessivo non puo'
essere comunque inferiore
a 5 volte
il
trattamento minimo.
22. Con effetto
dal 1° gennaio
2012 le aliquote
contributive
pensionistiche di finanziamento
e di computo
delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS
sono incrementate di
0,3 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per
cento.
23. Con effetto
dal 1° gennaio
2012 le aliquote
contributive
pensionistiche di finanziamento
e di computo
dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri
e coloni iscritti
alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle
Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In
considerazione dell'esigenza di
assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive
gestioni in conformita'
alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e
le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012,
misure
volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici
riferiti ad un
arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere
in materia sono
sottoposte
all'approvazione dei Ministeri
vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti
decreti, che si
esprime in modo
definitivo entro trenta giorni
dalla ricezione di
tali delibere.
Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione
dei previsti
provvedimenti, ovvero nel
caso di parere
negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le
disposizioni di cui
al comma 2
del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il
meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma
1, della legge
23
dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012
e 2013 e'
riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo
fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del
100 per
cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito con
legge 15 luglio
2011, n. 111,
e successive
modificazioni e
integrazioni, e' soppresso.
Per le pensioni
di
importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore
a
tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione
automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e'
comunque attribuito fino
a concorrenza del
predetto limite
maggiorato.
gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge
8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre
forme previdenziali obbligatorie
sono estese le
tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali e'
istituito un Fondo
per il finanziamento
di interventi a
favore
dell'incremento in termini
quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e'
finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno
2013 con
300 milioni di euro. Con decreti del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sono definiti
i criteri e
le modalita' istitutive
del
predetto Fondo.
28. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, costituisce,
senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione
composta da
esperti e da rappresentanti di
enti gestori di
previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel
settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica e
delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita'
nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali
forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche
correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo
restando il rispetto
del
principio
dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012,
eventuali
forme di decontribuzione parziale
dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti
gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza
operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del
Lavoro e della
Politiche Sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori
di forme di
previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la
comunicazione da
parte degli enti
gestori di previdenza
obbligatoria circa la
posizione
previdenziale di ciascun
iscritto e le
attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti
nel
settore della previdenza.
I programmi dovranno
essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in
particolare tra le
giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di
risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto
dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso
le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove,
entro il 31 dicembre
un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di
riordinare il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle
indennita' di fine rapporto di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c),
del testo unico
delle imposte sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di
importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il
regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale
importo concorre alla
formazione del reddito
complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti
i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge
23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui
al presente comma
si
applicano con riferimento alle
indennita' ed ai
compensi il cui
diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio
2011.
Capo V
Misure per la riduzione
del debito pubblico
Art. 25
Riduzione del debito
pubblico
1. Una quota dei
proventi di cui
all'articolo 2, comma
4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19
luglio 2010, n.
111, stabilita con
decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta dei Ministri
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata
del bilancio
dello stato per essere destinata
al Fondo per
l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui
all'articolo 2, comma
1, della legge
27
ottobre 1993, n. 462.
Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in
circolazione
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter,
commi 1
ed 1 bis, del decreto
legislativo 24 giugno
1998, n. 213,
le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in
circolazione si
prescrivono a favore
dell'Erario con decorrenza
immediata ed il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato
per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di
Stato.
Art. 27
Dismissioni immobili
1. Dopo l'articolo 33
del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 33 bis
Strumenti sussidiari
per la gestione degli immobili pubblici
1. Per la valorizzazione,
trasformazione, gestione e alienazione del
patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni,
Province,
Citta' metropolitane, Regioni, Stato e
degli Enti vigilati
dagli
stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni
immobili, anche
demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del
demanio promuove, anche ai sensi
della presente legge,
iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi
o maggiori oneri
per la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
presente articolo e'
promosso dall'Agenzia del
demanio ed e'
preceduto dalle attivita' di cui
al comma 4
dell'art. 3-ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi
immobili
soggetti a vincoli
di tutela, per
l'acquisizione di pareri
e
nulla-osta
preventivi ovvero orientativi
da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio
procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui
all'articolo
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve
esprimere nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa
la
procedura di individuazione degli immobili di cui al
presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal
ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva
all'avvio dell'iniziative. In caso di mancata
espressione entro i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata
inattuabile.
3. Qualora le iniziative
di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, che aderisce
anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta'
dello
Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di
supporto.
L'Agenzia del demanio individua,
attraverso procedure di
evidenza
pubblica, gli eventuali
soggetti privati partecipanti.
La stessa
Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative
all'attuazione
del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati
nel
settore, individuati tramite procedure ad
evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita'
di cui al
presente comma dovra' avvenire nel limite delle risorse
finanziarie
disponibili. Le iniziative
realizzate in forma
societaria sono
soggette al controllo
della Corte dei
Conti sulla gestione
finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge
21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle
finanze -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati
dalla
legge, e da un atto contenente a pena di
nullita' i diritti
e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti
patrimoniali. Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei
criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione
delle spese sostenute,
in quota proporzionale, tra
i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle
societa' o l'inclusione nelle
iniziative
concordate ai sensi del presente
articolo non modifica
il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne
i diritti
reali si applicano le
leggi generali e
speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite
in forma di
societa', consorzi o
fondi immobiliari si
applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui
fondi
comuni di investimento immobiliare.
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui
all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo
comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per
procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province,
Comuni e altri
Enti
locali, nonche' di
societa' o Enti
a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo
di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti
della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio
di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di
proprieta' dello Stato
individuati dal Ministero
dell'economia e
delle finanze-Agenzia
del demanio tra
quelli che insistono
nel
relativo territorio.
2. L'inserimento
degli immobili nel
piano ne determina
la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso
agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi
Enti, la
predetta classificazione e' resa
definitiva. La deliberazione
del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto
di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina
le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni,
entro 60
giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente
legge,
disciplinano
l'eventuale equivalenza della
deliberazione del
consiglio comunale di
approvazione quale variante
allo strumento
urbanistico generale,
ai sensi dell'articolo
25 della legge
28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta
normativa approvano procedure
di copianificazione per
l'eventuale
verifica di conformita'
agli strumenti di
pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il
termine
perentorio di 90 giorni dalla
deliberazione comunale. Trascorsi
i
predetti 60 giorni, si applica il comma
2 dell'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche
di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al
comma 3
e all'articolo 3
della direttiva 2001/42/CE
e del comma
4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale
strategica"."
2. Dopo l'articolo 3 bis
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410,
e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 ter
Processo di
valorizzazione degli immobili pubblici
dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente
articolo, si
ispira ai principi
di cooperazione istituzionale e
di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante
intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra
l'altro, l'istituzione di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il
coordinamento,
l'armonizzazione, la coerenza
e la riduzione
dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire
alla stabilizzazione finanziaria,
nonche'
per promuovere
iniziative volte allo
sviluppo economico e alla
coesione sociale e per garantire
la stabilita' del
Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione
di uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7
agosto 1990, n.
241, la formazione
di "programmi unitari
di
valorizzazione
territoriale" per il
riutilizzo funzionale e la
rigenerazione degli immobili
di proprieta' della
Regione stessa,
della Provincia e dei comuni
e di ogni soggetto pubblico,
anche
statale, proprietario, detentore
o gestore di
immobili pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione
di cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in
cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano
piu'
Enti territoriali, il
potere d'impulso puo'
essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali
programmi unitari
di valorizzazione siano riferiti
ad immobili di
proprieta' dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il
potere
d'impulso e' assunto, ai sensi
del comma 15
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con
modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal Ministero
dell'economia e
delle finanze - Agenzia del
demanio, concordando le
modalita' di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei
principi di sussidiarieta',
differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
nonche' di
leale collaborazione
tra le istituzioni,
lo Stato partecipa
ai
programmi di cui al comma
2 coinvolgendo, a
tal fine, tutte
le
Amministrazioni statali competenti, con
particolare riguardo alle
tutele differenziate ove
presenti negli immobili
coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione
dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle
norme contenute nel presente
articolo il
Ministero
dell'economia e finanze
- Agenzia del
demanio e le
strutture tecniche della Regione
e degli enti
locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica, le
azioni, gli strumenti,
le risorse, con
particolare riguardo a
quelle potenzialmente derivanti
dalla
valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico, che
saranno
oggetto di sviluppo
nell'ambito dei programmi
unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura
unica di attuazione
del programma, anche
nelle forme di
cui
all'articolo 33 bis
del decreto-legge 6
luglio 2011, n.
98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
5. I
programmi unitari di
valorizzazione territoriale sono
finalizzati ad avviare,
attuare e concludere,
in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel
rispetto dei
limiti e dei principi
generali di cui
al presente articolo,
un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili
in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con
la programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto
economico e
sociale di riferimento,
elemento di stimolo
ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per
incrementare
le dotazioni di
servizi pubblici locali
e di quelle
relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione
territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia' inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale
richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5
del decreto legislativo
28 maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e
quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente norma,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche,
a meno
che i soggetti
sottoscrittori concordino congiuntamente per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario
riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione
di cui
al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero
l'Organo di
governo preposto, promuove
la sottoscrizione di un accordo
di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto
2000, n. 267, nonche'
in base alla
relativa legge regionale
di
regolamentazione
della volonta' dei
soggetti esponenziali del
territorio di procedere
alla variazione di
detti strumenti di
pianificazione, al quale
partecipano tutti i
soggetti, anche in
qualita' di mandatari da
parte degli enti
proprietari, che sono
interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito
dell'accordo di programma di cui al comma
6, puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento
una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della
vendita degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da
corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in
parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del
processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini
di una loro
valorizzazione, siano
oggetto di concessione
o locazione onerosa,
all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta
una somma non
inferiore al 50%
e non
superiore al 100% del
contributo di costruzione
dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative
leggi regionali per
l'esecuzione delle opere
necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che
il concessionario o il
locatario corrisponde all'atto
del rilascio o
dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per
l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato
alla complessita' dell'intervento e alla
riduzione dei tempi
del
procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi
da 138
a
150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti
importi sono versati all'Ente territoriale direttamente
al momento
dell'alienazione degli immobili valorizzati.
giorni dalla data
della sua promozione.
Le Regioni possono
disciplinare
eventuali ulteriori modalita'
di conclusione del
predetto accordo di
programma, anche ai
fini della celere
approvazione della variante
agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione
dei termini e
delle semplificazioni procedurali che
i soggetti partecipanti
si
impegnano ad attuare, al
fine di accelerare
le procedure, delle
modalita' di superamento delle criticita', anche tramite
l'adozione
di forme di esercizio dei poteri
sostitutivi previste dal
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita'
di
definizione del
procedimento utile a
garantire il rispetto
del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia
concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate
dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo
34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere
entro i successivi
60 giorni, acquisendo
motivate proposte di
adeguamento o richieste
di prescrizioni da
parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche
relative alle suddette
proposte di
adeguamento e prescrizioni
viene ripresentato nell'ambito
del
procedimento di conclusione dell'accordo di programma.
La ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione
comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al
comma
2 dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della
Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della
Giunta Regionale, le Provincie e i
comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei
processi di
valorizzazione di cui al comma
2, possono concludere
uno o piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e
le attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4
e 5 dell'articolo
5 del decreto
legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,
anche per supportare
la
formazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione
dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici
dello Stato, preposti
alla valutazione
delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si
esprimono nell'ambito
dell'accordo di cui al
comma 6, unificando
tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora
tale
espressione non avvenga entro i termini
stabiliti nell'accordo di
programma, il Ministro per i
beni e le
attivita' culturali puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando alle
proprie strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni per
l'emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42,
anche proponendo eventuali
adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al
Ministro per l'ambiente,
per la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua
competenza.
11. Per le finalita'
di cui
al presente articolo,
e' possibile
avvalersi di quanto
previsto negli articoli
33 e 33
bis del
decreto-legge 6 luglio 2011
n. 98 convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio
2011, n. 111
e delle procedure
di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli
studi di
fattibilita' e delle azioni di
supporto dei programmi
unitari di
valorizzazione
territoriale, l'Agenzia del
demanio, anche in
cofinanziamento con
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme
da attribuire all'Agenzia
del demanio per
l'acquisto dei beni
immobili, per la
manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei
beni del
demanio e del
patrimonio immobiliare statale,
nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita'
organizzata.
per la valorizzazione
degli immobili in
uso al Ministero
della
difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con
il Presidente della
Giunta regionale o il Presidente della Provincia,
nonche' con gli
Organi di governo dei comuni
provvede alla individuazione delle
ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili
stessi, in
coerenza con quanto
previsto dagli strumenti
territoriali e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto
di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente
della Provincia promuove
un accordo di
programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile.
A
tale accordo di programma possono essere applicate le
procedure di
cui al presente articolo.
13. Per garantire la
conservazione, il recupero
e il riutilizzo
degli immobili non necessari in
via temporanea alle
finalita' di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il
Comune e
con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo
dello
strumento della concessione di
valorizzazione di cui
all'articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'utilizzo
deve
avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti,
anche attraverso
interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6
giugno
2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali
e possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di
urbanizzazione. Oltre
alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo
3-bis,
e' rimessa al Comune,
per la durata
della concessione stessa,
un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario,
ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei luoghi
al
termine del periodo di concessione o di locazione.
Nell'ambito degli
interventi previsti per la concessione dell'immobile possono
essere
concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione
di
opere di riqualificazione degli immobili per consentire
parziali usi
pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il
rilascio delle
licenze di esercizio
delle attivita' previste
e delle eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.".
3. All'articolo 7, comma
1, della legge 12 novembre 2011, n.
183,
dopo le parole "a
vocazione agricola" sono
inserite le seguenti
parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti
interessati,"
All'articolo 7, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo
le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti
"ai sensi del
presente articolo"
All'articolo 7, comma 1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,
e'
aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei terreni
da porre a
base delle procedure
di vendita di
cui al presente
comma e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui
al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327."
All'articolo 7, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo
le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ",
anche su richiesta
dei soggetti interessati"
All'articolo 7, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le
parole "aventi destinazione agricola" sono sostituite
"a vocazione
agricola e agricoli"
4. All'articolo 2, comma
222 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191,
le parole "c)
stipula i contratti
di locazione ovvero
rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti
dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla
lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili
locati alle
amministrazioni interessate che, per il
loro uso e
custodia, ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere
dal 1° gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili
per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo unico destinato
alle spese per
canoni di locazione
di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato.
Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo,
le
predette
amministrazioni comunicano annualmente
al Ministero
dell'economia e delle
finanze l'importo dei
canoni locativi. Le
risorse del fondo sono impiegate
dall'Agenzia del demanio
per il
pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle
seguenti:
"c) rilascia
alle predette amministrazioni il nulla osta
alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo
di quelli in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E'
nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del
Consiglio
dei ministri e dichiarati
indispensabili per la
protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri. Le predette
amministrazioni adempiono i
contratti
sottoscritti, effettuano il
pagamento dei canoni
di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per
l'uso e la
custodia degli immobili
assunti in locazione.
Le medesime
amministrazioni
hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del
demanio, entro 30
giorni dalla data
di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto
di locazione e
di trasmettere alla
stessa Agenzia copia
del contratto annotato
degli estremi di
registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.".
5. All'articolo
12 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011,
n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole "1 gennaio
2012" sono soppresse
e
sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013";
b) al comma 7, primo
periodo, dopo le parole "limiti stabiliti
dalla normativa vigente,
" sono inserite
le seguenti "dandone
comunicazione, limitatamente ai
nuovi interventi, all'Agenzia
del
demanio che ne assicurera' la
copertura finanziaria a
valere sui
fondi di cui al comma
nel piano generale degli interventi."
c) al
comma 8, dopo
le parole "manutenzione ordinaria
e
straordinaria" le parole "si avvale" sono
soppresse e sono inserite
le seguenti parole "puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi
oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima
dello
0,5%. Per i predetti fini,
inoltre, l'Agenzia del
demanio puo'
avvalersi".
6. Il comma 442
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441
dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche'
agli alloggi
di cui al comma 442" sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera
a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
le
parole "nonche' definire organicamente il
piano di localizzazione
delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e
degli
uffici pubblici anche
attraverso il conseguente
programma di
riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.
Il comma 4 dell'articolo
62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato.
I commi 208 e 209
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,
sono abrogati.
Al comma 4 dell'articolo
3 del DPR 27
aprile 2006, n.
204, e'
soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma
5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole "In sede di prima
applicazione del
presente decreto"; le parole "entrata in vigore del
presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione della
domanda
di trasferimento".
9. Per
fronteggiare l'eccessivo affollamento degli
istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia puo' individuare beni immobili statali,
comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e
dismissione in
favore di soggetti
pubblici e privati,
mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da
edificare e
da destinare a nuovi istituti
penitenziari. Nel caso
in cui gli
immobili da destinare
a nuovi istituti
penitenziari siano da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono
essere
inclusi nella lista
delle Amministrazioni Pubbliche
redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre
2009, n.196. Le procedure
di valorizzazione e
dismissione sono
effettuate dal
Ministero della giustizia,
sentita l'Agenzia del
demanio, anche in
deroga alle norme
in materia di
contabilita'
generale dello Stato,
nel rispetto dei
principi generali
dell'ordinamento giuridico - contabile.
10. Per le
finalita' di cui
al comma 9,
il Ministero della
giustizia, valutate le esigenze
dell'Amministrazione
penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui territorio
devono insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e da
destinare a nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della
giustizia affida a societa' partecipata
al
100% dal Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente
generale, ai
sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli
appalti
di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito
di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte
per la
realizzazione delle nuove
infrastrutture
penitenziarie, presentate
dai soggetti di cui al
comma 9, con
preferenza per le
proposte
conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.
12. Per l'approvazione
degli interventi volti
alla realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e di
eventuali variazioni
degli strumenti urbanistici,
il contraente generale
previsto dal
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e
promuovere
accordi di programma
ai sensi dell'articolo 34
del decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, con
la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate.
13. Gli immobili
realizzati all'esito delle procedure
previste dal
presente articolo sono
oggetto di permuta
con immobili statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o
dismissione. A tal
fine, il Ministero
della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno
o piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le
seguenti
procedure:
a) le
valorizzazioni e/o dismissioni
sono effettuate dal
Ministero della giustizia,
che puo' avvalersi
del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia
del Demanio, e/o
dell'Agenzia del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del
valore degli immobili
oggetto di
dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo
parere
di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene
conto della
valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della
giustizia comunica al Ministero per i beni
e le attivita' culturali l'elenco degli immobili
da valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo
12,
comma 3 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i
beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine perentorio
di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in
ordine alla
verifica
dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso
positivo, le parti degli
immobili stessi soggette
a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui
all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
42 del
2004. Per i
beni riconosciuti di
interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13
del citato codice.
Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate
o negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora
entro il
termine di 60 giorni
le amministrazioni competenti
non si siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste
dal citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le
disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda, si
applicano anche dopo
la
dismissione;
d) gli immobili da
dismettere sono individuati con
decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio,
ed entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per
l'approvazione della valorizzazione degli
immobili
individuati e delle
conseguenti variazioni degli
strumenti
urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo'
convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e
delle
altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di
permuta sono approvati dal
Ministero della
giustizia.
L'approvazione puo' essere
negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali
disavanzi di valore tra i beni oggetto di
permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono
versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari
all'80 per
cento. La restante quota del 20 per cento
e' assegnata agli
enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici
derivanti dalle attivita'
svolte dalla
societa' indicata nel comma
posti a carico dei soggetti
che risulteranno cessionari
dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al
comma 9, in caso
di immobili di
nuova
realizzazione,
devono assumere a
proprio carico gli
oneri di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste
forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione
di
opere non conformi alla proposta.
all'acquisizione di immobili
da destinare a nuovi istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti
commi 11
e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici
giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi
commi sono
conclusi e approvati entro il
termine di trenta
giorni dal loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
strumenti
urbanistici,
l'adesione del sindaco
deve essere ratificata
dal
consiglio comunale entro
quindici giorni dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si
intende comunque
ratificato.
17. E' fatto salvo quanto
disposto dagli statuti delle
Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al
trasferimento
dei beni oggetto dei commi da
Capo VI
Concorso alla
manovra degli Enti territoriali
Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti
territoriali e
ulteriori riduzioni di
spese
1. All'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento", sono
sostituite dalle
seguenti:"pari
a 1,23 per
cento". Tale modifica
si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2011.
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure
previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni
annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia Giulia e le
Province autonome di
Trento e Bolzano
assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60
milioni di
euro annui, da parte dei Comuni
ricadenti nel proprio
territorio.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al
predetto
articolo
proporzionalmente alla media
degli impegni finali
registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-
compartecipazione ai tributi erariali. Per
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per
effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma
1, della legge 5 maggio 2009, n.
42 le
parole "entro il termine di trenta mesi stabilito
per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono
soppresse.
5. Nell'applicazione delle
disposizioni di cui
al comma 4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, si
tiene conto degli
effetti derivanti dalla
rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai
fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a
ciascuna
Regione.
6. All'articolo
77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in
ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le risorse corrispondenti al predetto
importo, condizionate alla
verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate
in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi
della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle
regioni
e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo
a
quello di iscrizione in bilancio.".
7. Il fondo sperimentale
di riequilibrio, come determinato ai
sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e
il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo
13, del
medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011,
ed i trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana
e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli
anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale
di riequilibrio, come determinato ai
sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo
23, del
medesimo decreto legislativo n. 68, del
2011, ed i
trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della
Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli
anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al
comma 7, e' ripartita in proporzione
alla
distribuzione
territoriale dell'imposta municipale propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui
al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6,
dell'articolo 18, del decreto legislativo
6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
Capo VII
Ulteriori riduzioni di spese
Art. 29
Acquisizione di beni e servizi
attraverso il ricorso
alla centrale di committenza nazionale e
interventi per l'editoria
1. Le
amministrazioni pubbliche centrali
inserite nel conto
economico
consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi
dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31
dicembre 2009, n. 196
possono avvalersi, sulla
base di apposite
convenzioni per la
disciplina dei relativi
rapporti, di Consip
S.p.A., nella sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3,
comma
34, del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
per le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia
di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di
agevolare il processo di razionalizzazione della
spesa e garantire
gli obiettivi di
risparmio previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3,
comma
66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, gli enti
nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di
Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di centrale
di committenza di cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile 2006,
n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei
relativi
rapporti.
3. Allo scopo di
contribuire all'obiettivo del pareggio di
bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione
diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31
dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo
provvede, con
decorrenza dal 1° gennaio
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.
223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica,
una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche'
risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le
esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende gia' destinatarie della
contribuzione diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a contenere
l'aumento del
costo delle materie
prime,
all'informatizzazione della rete
distributiva.
Capo VIII
Esigenze indifferibili
Art. 30
Esigenze indifferibili
1. All'articolo 33, comma
18, della legge 12 novembre 2011, n.
183,
le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle
parole "31 dicembre
2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite
dalle parole "1.400
milioni".
2. Per l'anno 2011,
alle esigenze del
trasporto pubblico locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede
anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale
di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del 22
luglio 2009. Fermo
restando l'esigenza di applicazione a decorrere
dall'anno 2012 di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi,
l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
3. Il fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui
a
decorrere dall'anno
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle
accise
di cui all'articolo 15 del presente provvedimento; l'aliquota
della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro
dell'economia e delle
finanze. Conseguentemente, al
decreto
legislativo 6 maggio
2011, n. 68,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse
le parole "ed
alle
entrate derivanti dalla
compartecipazione soppressa ai
sensi
dell'articolo 8, comma 4".
b) all'articolo 8, il
comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma
4, le parole: "a decorrere dall'anno
2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere
dall'anno 2013".
1999, n. 165, come determinata
dalla tabella C
della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40
milioni di euro
per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione
finanziaria del Fondo per la
protezione civile di
cui all'articolo 19 della
legge 24 febbraio
1992, n. 225,
e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo
onere
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
a) al fine di
assicurare la continuita' e
lo sviluppo delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione
e
diffusione delle conoscenze
scientifiche nelle loro
piu' elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della
cultura, e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal
2012,
quale contributo per le attivita' e il funzionamento
dell'Accademia
dei Lincei;
b) al
fine di promuovere
lo studio, la
tutela e la
valorizzazione della lingua italiana, e'
autorizzata la spesa
di
700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale
contributo per le
attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante
dalle disposizioni contenute nel
comma 6,
pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante
utilizzo di
una quota parte, a
valere, per un
importo corrispondente, sulle
risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma
1, lett. b),
del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate
alla spesa di parte
corrente.
8. Al fine di assicurare
l'espletamento delle funzioni di
tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale
secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di
far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica
di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in
grado di
generare ricadute positive sul turismo e
sull'economia del Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto
legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24,
comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni
e le
attivita' culturali non
si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30
dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto
legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche
dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel
limite delle ordinarie
facolta' assunzionali consentite
dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto
Ministero, per i medesimi
anni 2012 e
2013, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio
previsti a legislazione
vigente per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita'
culturali e nel rispetto
dei limiti percentuali
in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 3,
comma 102, della
legge 24 dicembre
2007, n. 244,
e successive
modificazioni. Il Ministero per
i beni e
le attivita' culturali
procede alle suddette
assunzioni, tenendo conto
delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e
ove necessario
anche attraverso la formazione di una
graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla
votazione
complessiva riportata da
ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando in
caso di
parita' di merito il
principio della minore
eta' anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta
la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati
che non
accettano mantengono la
collocazione ad essi
spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero
per i
beni e le attivita' culturali
provvede alle attivita'
di cui al
presente comma nell'ambito
delle risorse umane,
finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il
Ministero per
i beni e
le attivita' culturali
comunica alla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della
ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del
presente
comma ed i relativi oneri.
Titolo IV
Disposizioni per
la promozione e la tutela della concorrenza
Capo I
Liberalizzazioni
Art. 31
Esercizi commerciali
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo le
parole "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi
negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte".
2. Secondo la disciplina
dell'Unione Europea e nazionale in
materia
di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera
prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento
nazionale la
liberta' di apertura di nuovi
esercizi commerciali sul
territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute,
dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli
enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del
presente
comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto.
Art. 32
Farmacie
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, che
ricadono nel territorio di
Comuni aventi popolazione
superiore a
quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali
come
individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati
con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la conferenza
permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome
di Trento
e di Bolzano, adottato entro 60
giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente
decreto, possono essere
venduti anche i
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della
legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione
dei
medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del
Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni
e di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219.
Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco,
sono
definiti gli ambiti di
attivita' sui quali
sono assicurate le
funzioni di farmacovigilanza da
parte del Servizio
sanitario
nazionale.
2. Negli esercizi
commerciali di cui all'articolo 5,
comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita
dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato
articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al
resto
dell'area
commerciale, da strutture
in grado di
garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di
chiusura.
3. Le condizioni
contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle
imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si
risolvono
in una ingiustificata discriminazione tra
farmacie e parafarmacie
quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'
ed ai prezzi
di
fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai
fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facolta' alle
farmacie e agli esercizi commerciali di cui
all'art. 5, comma 1,
del decreto legge
4 luglio 2006,
n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, di
praticare liberamente sconti
sui prezzi al
pubblico su tutti
i
prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo leggibile
e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli
acquirenti.
Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attivita'
professionali
1. All'articolo 10, della
legge 12
novembre 2011, n.
183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 2, dopo le parole
"sono abrogate con
effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui
al comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso,
dalla data del
13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett. c), del
decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti:
"la durata del
tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a
diciotto
mesi".
Capo II
Concorrenza
Art. 34
Liberalizzazione delle attivita'
economiche ed
eliminazione dei controlli ex-ante
1. Le disposizioni
previste dal presente articolo sono
adottate ai
sensi dell'articolo 117,
comma 2, lettere
e) ed m),
della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza
secondo
condizioni di pari
opportunita' e il
corretto ed uniforme
funzionamento del mercato,
nonche' per assicurare
ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di
accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La
disciplina delle attivita'
economiche e' improntata
al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di
svolgimento,
fatte salve le
esigenze imperative di
interesse generale,
costituzionalmente
rilevanti e compatibili
con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di
previ atti
amministrativi di
assenso o autorizzazione o di controllo,
nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate
le seguenti restrizioni
disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di
esercizio di una attivita'
economica al di
fuori di una certa area geografica e
l'abilitazione a esercitarla
solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di
distanze minime tra le localizzazioni
delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di
esercizio di una attivita'
economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione
dell'esercizio di una attivita' economica
ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la
limitazione dell'esercizio di
una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di
prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di
fornitura di specifici
servizi complementari
all'attivita' svolta.
previa autorizzazione
l'esercizio di un'attivita'
economica deve
essere giustificato sulla
base dell'esistenza di
un interesse
generale,
costituzionalmente
rilevante e compatibile con
l'ordinamento
comunitario, nel rispetto
del principio di
proporzionalita'.
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di
trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al
rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge
governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e
all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita,
ai sensi del comma
4, la necessita'
di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita'
economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere
data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito
iniziare,
salvo il successivo
controllo amministrativo, da
svolgere in un
termine definito;
restano salve le
responsabilita' per i
danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita'
stessa.
7. Le Regioni
adeguano la legislazione
di loro competenza
ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse
dall'ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, i servizi
finanziari come definiti
dall'art. 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di
comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato
interno).
Art. 35
Potenziamento
dell'Antitrust
1. Alla legge 10
ottobre 1990, n.
287, dopo l'articolo
21, e'
aggiunto il seguente:
"21-bis (Poteri dell'Autorita' Garante
della concorrenza e del
mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni
della
concorrenza)
1. L'Autorita'
garante della concorrenza
e del mercato
e'
legittimata ad agire
in giudizio contro
gli atti amministrativi
generali, i regolamenti
ed i provvedimenti di
qualsiasi
amministrazione
pubblica che violino
le norme a
tutela della
concorrenza e del mercato.
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della
concorrenza e del
mercato, emette un
parere motivato, nel
quale indica gli
specifici profili delle
violazioni
riscontrate. Se la
pubblica amministrazione non
si
conforma nei sessanta
giorni successivi alla
comunicazione del
parere, l'Autorita' puo'
presentare, tramite l'Avvocatura
dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati
ai sensi del
comma 1 si
applica la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto
legislativo 2
luglio 2010, n. 104.".
Art. 36
Tutela della concorrenza e
partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e
finanziari
1. E' vietato ai titolari
di cariche negli organi
gestionali, di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese
o
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,
assicurativi e
finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche
in imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di
cui al comma 1, si intendono concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono
rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre
1990, n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e
geografici.
Art. 37
Liberalizzazione del settore dei
trasporti
1. Il Governo con
uno o
piu' regolamenti da
adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto, sentite
le Commissioni parlamentari
che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le
disposizioni volte a
realizzare una compiuta
liberalizzazione nel settore
ferroviario,
aereo e marittimo.
2. I regolamenti di cui
al comma 1 sono adottati secondo i
seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare
tra le Autorita'
indipendenti esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle
previste dal
presente articolo;
b) attribuire
all'Autorita' di cui alla lettera a)
le seguenti
funzioni:
1) garantire condizioni
di accesso eque e non discriminatorie
alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
2) definire, se ritenuto
necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i
criteri
per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle
tariffe, dei
canoni e dei
pedaggi, tenendo conto
dell'esigenza di assicurare
l'orientamento ai costi
e l'equilibrio economico
delle imprese
regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti
e delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni
minime di qualita'
dei servizi di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o
sovvenzionati;
4) definire gli schemi
dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei
servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da
inserire nei
capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle
competenze disciplinate dal
comma 2 del
presente articolo, l'Autorita'
individuata ai sensi
del medesimo
comma:
a) puo' sollecitare e
coadiuvare le amministrazioni pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e
dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di
pareri
che puo' rendere pubblici;
b) determina i
criteri per la redazione della contabilita' delle
imprese regolate e puo'
imporre, se necessario
per garantire la
concorrenza, la separazione
contabile e societaria
delle imprese
integrate;
c) propone
all'amministrazione competente la
sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle
convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di
programma e di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede
a chi ne
e' in possesso
le informazioni e
l'esibizione dei documenti
necessari per l'esercizio
delle sue
funzioni, nonche' raccoglie
da qualunque soggetto
informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili
violazioni della regolazione
negli
ambiti di sua
competenza, svolge ispezioni
presso i soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi
di
trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche
avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare
i libri
contabili e qualsiasi altro
documento aziendale, ottenerne
copia,
chiedere chiarimenti e altre
informazioni, apporre sigilli;
delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere
redatto
apposito verbale;
f) ordina la
cessazione delle condotte in contrasto con gli atti
di regolazione adottati
e con gli
impegni assunti dai
soggetti
sottoposti a regolazione,
disponendo le misure
opportune di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione
volta a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei
a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere
obbligatori
tali impegni per
le imprese e
chiudere il procedimento
senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se
mutano le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o
se le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete,
inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano
motivi di necessita' e
di urgenza, al
fine di salvaguardare
la
concorrenza e di tutelare gli
interessi degli utenti
rispetto al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare
provvedimenti
temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami,
le istanze e le
segnalazioni presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati,
in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte
dei soggetti
esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai
fini
dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce
l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose
per la conciliazione
e la risoluzione
delle controversie tra
esercenti e utenti;
i) ferme restando le
sanzioni previste dalla
legge, da atti
amministrativi e da clausole
convenzionali, irroga una
sanzione
amministrativa
pecuniaria fino al
10 per cento
del fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri
per la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti
e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di
inosservanza dei criteri
per la separazione
contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita'
di
servizio pubblico e
di violazione della
disciplina relativa
all'accesso alle
reti e alle
infrastrutture o delle
condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli
ordini
e alle misure disposti;
l) applica una
sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una
richiesta della stessa Autorita' forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano
le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari
di un'ispezione rifiutino
di fornire ovvero
presentino in modo
incompleto i documenti
aziendali, nonche'
rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante
o
incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di
inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera
f) applica una
sanzione fino al
10 per cento
del fatturato
dell'impresa interessata.
4. Restano ferme
tutte le altre
competenze diverse da
quelle
disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati; in
particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza,
controllo e sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con
i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard
tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale
e
di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme
e possono
essere
contestualmente esercitate le
competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre
1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145
e 2 agosto
2007, n. 146, e
le competenze dell'Autorita' di
vigilanza sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le
infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011,
n. 98.
modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione
e riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo stato
della disciplina di
liberalizzazione
adottata e la
parte ancora da
definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace
fino a quando
e' sostituita dalla
regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze
previste
dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui
al comma 3 del presente
articolo si
provvede come segue:
a) nel limite delle
risorse disponibili a legislazione vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2;
b) mediante
un contributo versato
dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi
regolati, in misura
non superiore
all'uno per mille
del fatturato derivanti
dall'esercizio delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il
contributo e'
determinato
annualmente con atto
dell'Autorita', sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati
rilievi cui l'Autorita'
si conforma; in
assenza di rilievi
nel
termine l'atto si intende approvato. Ai
fini dell'esercizio delle
competenze previste dal
presente articolo l'Autorita'
provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a
legislazione
vigente.
Capo III
Misure per lo sviluppo
industriale
Art. 38
Misure in materia di politica
industriale
1. All'articolo 1, comma
355, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e
per i quali sussiste apposito stanziamento
di
bilancio" sono soppresse;
b) dopo la
lettera c-ter) e'
aggiunta la seguente
lettera:
"c-quater) iniziative e programmi di ricerca e
sviluppo realizzati
nell'ambito dei progetti
di innovazione industriale
di cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n.
296."
Art. 39
Misure per le micro, piccole e
medie imprese
imprese, la garanzia
diretta e la
controgaranzia possono essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a
favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive
modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle
operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi
ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti
previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della
copertura degli
interventi di garanzia e
controgaranzia, nonche' la
misura della
copertura massima delle
perdite e' regolata
in relazione alle
tipologie di operazioni
finanziarie, categorie di
imprese
beneficiarie finali, settori
economici di appartenenza
e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato
dal
Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con
il Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli
equilibri di finanza
pubblica, per ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo
di cui al
comma 1, la
misura dell'accantonamento minimo,
a titolo di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di
natura
non regolamentare adottato dal
Ministro dello Sviluppo
Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
al comma 1 e' elevato a 2
milioni e cinquecentomila euro
per le
tipologie di operazioni
finanziarie, le categorie
di imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici
di
appartenenza individuati con
decreto di natura
non regolamentare
adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico,
d'intesa con il
Ministro dell'Economia e
delle Finanze. Una
quota non inferiore
[all'80] per cento delle
disponibilita' finanziarie del
Fondo e'
riservata ad interventi
non superiori a
[cinquecentomila] euro
d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo
di cui al comma l puo' essere
concessa, a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a
piccole e
medie imprese da
banche e intermediari finanziari
iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con
decreto di
natura non regolamentare
adottato dal Ministro
dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo
delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura
non regolamentare adottato
dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle
commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a
pena di
decadenza, in relazione alle
diverse tipologie di
intervento del
Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura
non regolamentare adottato
dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e
delle Finanze, sono definite
le modalita' e
le condizioni per
l'eventuale cessione
a terzi e
la controgaranzia degli
impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma
1, le cui
rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo.
sociale dei confidi e
delle banche di
cui ai commi
29 e 32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in
deroga
alle disposizioni di
legge che prevedono
divieti o limiti
di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni
ed enti
pubblici e privati,
purche' le piccole
e medie imprese
socie
dispongano almeno della
meta' piu' uno
dei voti esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione
e di supervisione
strategica sia riservata
all'assemblea.
Art. 40
Riduzione degli adempimenti
amministrativi per le imprese
1. In
materia di semplificazione degli
adempimenti per la
registrazione dei clienti nelle
strutture ricettizie, al
comma 3
dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole:
"I soggetti
di cui al comma 1 sono altresi'
tenuti a comunicare
all'autorita'
locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone
alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro le
ventiquattro ore
successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore puo' scegliere
di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso
termine,
alle questure territorialmente competenti i
dati nominativi delle
predette schede con mezzi informatici o telematici
o mediante fax
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno"
sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma
i sono
altresi' tenuti a comunicare
entro le ventiquattrore successive
all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalita'
delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati
contenuti nella
predetta scheda con
mezzi informatici o
telematici secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il
Garante per la protezione dei dati personali."
2. Per la
riduzione degli oneri
in materia di
privacy, sono
apportate le seguenti modifiche
al decreto legislativo
30 giugno
2003, n. 196:
a) all'articolo 4,
comma 1, alla lettera b), le parole
"persona
giuridica, ente od
associazione" sono soppresse
e le parole
"identificati o identificabili" sono
sostituite dalle parole
"identificata o identificabile".
b) All'articolo 4,
comma 1, alla lettera
i), le parole
"la
persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e'
abrogato.
d) Al comma 4,
dell'articolo
e) La lettera h) del
comma i dell'articolo 43 e' soppressa.
3. Allo scopo di
facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle
more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma
9
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e'
inserito il seguente comma:
"9-bis. In
attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di
venti giorni
di cui al
precedente comma, il
lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato
e svolgere
temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino
ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di
pubblica sicurezza, da
notificare
anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui
sopra puo' svolgersi
alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta
del rilascio del permesso di
soggiorno per
motivi di lavoro sia
stata effettuata dal
lavoratore straniero
all'atto della stipula
del contratto di
soggiorno, secondo le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel
caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza
del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e
dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n.
394, o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata
rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o di
rinnovo del permesso."
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3
dell'articolo 39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16",
sono sostituire
con le seguenti: "entro la fine".
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del
decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: " Nel caso di interventi di
bonifica o di
messa in
sicurezza di cui al periodo precedente, che
presentino particolari
complessita' a causa
della natura della contaminazione, degli
interventi, delle dotazioni
impiantistiche necessarie o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi,
il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al
fine
di rendere possibile la realizzazione degli interventi
per singole
aree o per fasi temporali
successive." Al comma
9 del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le
parole "con attivita'
in
esercizio" sono soppresse.
Possono essere altresi'
autorizzati
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
messa in
sicurezza degli impianti
e delle reti
tecnologiche, purche' non
compromettano la possibilita'
di effettuare o
completare gli
interventi di
bonifica che siano
condotti adottando appropriate
misure di prevenzione dei rischi.
6. Al
fine di semplificare
gli adempimenti delle
imprese di
auto-riparazione, il decreto del
Ministero dei Trasporti
e della
Navigazione del 30 luglio 1997,
n. 406 -
Regolamento recante le
dotazioni delle attrezzature e
delle strumentazioni delle
imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la
vendita dei
prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett.
o) del
decreto legislativo 27 marzo 2006 n.
161, le parole
"o per gli
utenti" sono soppresse.
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le
attivita'
di estetista, acconciatore,
trucco permanente e
semipermanente,
tatuaggio, piercing, agopuntura,
podologo, callista, manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e
a rischio infettivo
(CER 180103: aghi, siringhe
e oggetti taglienti
usati) possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima
fino a
30
chilogrammi al
giorno, sino all'impianto
di smaltimento tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai
sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro
di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione
al Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di
cui al decreto legislativo
3 aprile 2006,
n. 152, si
intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio,
attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei
formulari di
trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee
all'effettuazione del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo
193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve
avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al
presente
comma.
9. La documentazione e le
certificazioni attualmente richieste
ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia
di beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1,
lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere
e) ed f),
del testo unico
delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono
sostituite da
un'apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i
beni e
le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e
successive
modificazioni, relativa alle
spese effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita'
cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero per
i beni e le attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71
e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
e successive modificazioni.
Capo IV
Misure per
lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
Misure per le opere di interesse
strategico
1. Fatte
salve le priorita'
gia' deliberate in
sede Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1-bis. Nell'ambito
del programma di cui al comma 1, il Documento
di finanza pubblica
individua, su proposta
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, l'elenco delle
infrastrutture da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza
con l'integrazione con
le reti europee
e
territoriali;
b) stato di
avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita'
di prevalente finanziamento con
capitale
privato.
1-ter. Per le
infrastrutture individuate nell'elenco
di cui al
comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da
realizzare;
b) il cronoprogramma
di attuazione;
c) le fonti di
finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione
delle risorse da finanziare con capitale
privato.
1-quater. Al fine di
favorire il contenimento dei tempi necessari
per il reperimento delle
risorse relative al
finanziamento delle
opere di cui al presente
capo e per
la loro realizzazione, per
ciascuna
infrastruttura i soggetti
aggiudicatori presentano al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli
definiti
dal Cipe e
comunque conformemente alla
normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di
progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel
caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma
4, lettera b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche
in ordine
ai profili di bancabilita'
dell'opera; qualora siano
necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, e la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i
tempi sopra
indicati.
2. Al decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169
e' inserito il seguente:
"Art. 169-bis
(Approvazione unica progetto preliminare)
1. Su proposta del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti,
il CIPE puo' valutare il progetto preliminare, istruito
secondo le
previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica
dello
stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del
progetto.
In caso di opere finanziate
a carico della
finanza pubblica, la
delibera CIPE relativa al progetto
preliminare deve indicare
un
termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della
delibera
e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo.
In
caso di approvazione unica del progetto preliminare, che
comporta gli
effetti
dell'articolo 165 comma
7, il progetto
definitivo e'
approvato con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare
per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento
per
la programmazione economica
della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e sempre
che
siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti fornisce al
CIPE comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e
sullo
stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo
e' corredato, oltre che dalla
relazione
del progettista prevista dall'art. 166 comma
1, da una
ulteriore
relazione del progettista, confermata
dal responsabile del
procedimento, che attesti:
a) che il progetto
definitivo rispetta le prescrizioni
e tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che
il progetto definitivo
non comporta varianti
localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la
realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite
di spesa fissato
dal CIPE in
sede di
approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto
definitivo e' rimesso
da parte del
soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale
a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel
CIPE
e a tutte le
ulteriori amministrazioni competenti
a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai
gestori
di opere
interferenti. Nel termine
perentorio di quarantacinque
giorni dal ricevimento
del progetto le
pubbliche amministrazioni
competenti e i
gestori di opere
interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non
modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali
delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e
delle specifiche funzionali
individuati in sede di
progetto
preliminare. Nei trenta giorni
successivi il Ministero
valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle
pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti
con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare
approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le
condizioni di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il
decreto
di cui al comma 1.
al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166
comma 5, e la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per
quanto riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione di
pubblica utilita' si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il
termine di cui
all'articolo 170, comma
3, per
l'indicazione delle interferenze non
rilevate dal soggetto
aggiudicatore e' pari a quarantacinque giorni
ed il programma
di
risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2
unitamente al
progetto definitivo, e' vincolante per gli enti gestori
di reti o
opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti
dell'articolo
170, commi 4 e 5.";
b) all'articolo 163,
comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la
seguente:
"f-ter) verifica
l'avanzamento dei lavori
anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati,
previo accesso agli
stessi; a tal
fine puo' avvalersi,
ove
necessario, del Corpo
della Guardia di
finanza, mediante la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.".
3. All'articolo 4, comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003
n.
350 e successive modificazioni e' aggiunto,
in fine, il seguente
periodo: "Per i contributi destinati alla
realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato
entro il
termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le
risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di
cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla
data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis,
e
166, comma 5-bis,
del medesimo decreto
legislativo. In caso
di
criticita'
procedurali tali da
non consentire il
rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio
dei Ministri per
le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di garantire
la certezza dei finanziamenti destinati alla
realizzazione delle opere pubbliche, le delibere
assunte dal CIPE
relativamente ai progetti di opere pubbliche,
sono formalizzate e
trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma
entro
trenta giorni
decorrenti dalla seduta
in cui viene
assunta la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire
il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti riferisce al Consiglio
dei Ministri per
le conseguenti
determinazioni.
5. Per le delibere
del CIPE
di cui al
comma 4, sottoposte
al
controllo preventivo della Corte
dei Conti, i
termini previsti
dall'articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio
1994, n. 20 e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
Art. 42
Misure per l'attrazione di capitali
privati
1. All'articolo 143 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le
amministrazioni
aggiudicatrici, previa analisi
di
convenienza
economica, possono prevedere
nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione
in
proprieta' o in diritto di godimento di
beni immobili nella
loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione
ovvero
valorizzazione sia necessaria
all'equilibrio economico finanziario
della concessione. Le
modalita' di utilizzazione ovvero
di
valorizzazione dei beni
immobili sono definite
unitamente
all'approvazione del progetto
ai sensi dell'articolo 97 e
costituiscono uno dei
presupposti che determinano
l'equilibrio
economico finanziario della concessione.".
2. Al decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163
e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma
11, e' aggiunto il seguente
periodo:
"La gestione funzionale
ed economica puo'
anche riguardare,
eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente
connesse a quelle oggetto della concessione e da
ricomprendere nella
stessa.";
b) all'articolo
143, comma 1,
dopo le parole:
"gestione
funzionale ed economica" sono inserite le
seguenti: "eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in
tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente connesse
a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa";
c) all'articolo 143,
comma 4, dopo le parole: "anche un
prezzo"
sono inserite le seguenti:
"nonche',
eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
di opere
gia' realizzate".
3 Le disposizioni di cui
al comma 2 si applicano ai
contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano
pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Al comma 8
dell'articolo 143 del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al fine di
assicurare il rientro
del capitale investito
e l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le
nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro,
la durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni."
5. Le disposizioni di cui
al comma 4 si applicano ai contratti
di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano
pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento
adottato ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3,
40, comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le
condizioni alle
quali le imprese
autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi
degli
articoli 38, comma
1, e 42-bis,
comma 1, attivi
costituiti da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni
e della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in
questione possono essere
rappresentati da
azioni di societa' esercenti la realizzazione e
la gestione delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da
quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di
titoli.
8. All'articolo 18, comma
1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole: "alla
data di entrata
in vigore della
presente
legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di
nuove opere di
infrastrutturazione
ferroviaria metropolitana e
di sviluppo ed
ampliamento dei
porti e dei
collegamenti stradali e
ferroviari
inerenti i porti
nazionali appartenenti alla
rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)".
9. Nell'Elenco 1, recante
"Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre
2007, n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e
le attivita' e
le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti parole:
"Legge 30
marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n.
352, articolo 2,
comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e privati
per uno
scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali
del Ministero
per i beni
e le attivita'
culturali, versate all'erario
sono
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
allo stato di previsione della
spesa dell'esercizio in
corso del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse
o, in
mancanza, ad appositi capitoli
di nuova istituzione.
Le predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello
per
il quale sono state elargite.
Art. 43
Alleggerimento e semplificazione
delle procedure,
riduzione dei costi e altre
misure
1. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove
comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a
tutela della finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il
NARS, si
pronuncia entro
trenta giorni e,
successivamente, approvati con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi
entro trenta giorni
dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle concessioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che
non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma
1 sono
approvate con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le
revisioni delle concessioni
autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti
al parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono
approvati con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono
abrogati il comma
2, ultimo periodo,
dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, e il comma
4
dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47.
5. All'articolo
8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n.
59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101,
e
successive
modificazioni, dopo il
comma 2-bis e'
aggiunto il
seguente:
"2-ter. I
contratti di concessione di costruzione e
gestione e
di sola gestione nel settore stradale e autostradale
sono affidati
secondo le procedure
previste all'articolo 144
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,
ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto.
6. Ai fini della realizzazione
di nuovi impianti
tecnologici e
relative opere civili
strettamente connesse alla
realizzazione e
gestione di detti
impianti, accessori e
funzionali alle
infrastrutture
autostradali e stradali
esistenti per la
cui
realizzazione siano gia'
stati completati i
procedimenti di
approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita'
alla
normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni
del
Titolo II del
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di
assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare
la sicurezza delle grandi dighe, aventi
le
caratteristiche dimensionali di cui all'articolo
1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21
ottobre 1994, n.
584, il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti
individua in ordine
di priorita',
anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui
all'articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 79, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe
per le
quali sia necessaria e urgente la progettazione e la
realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a
carico
dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i
tempi di
esecuzione.
8. Ai fini del recupero
delle capacita' di invaso e del ripristino
delle originarie condizioni
di sicurezza il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con
le regioni e le
provincie autonome, individua, in ordine di priorita' e
sulla base
anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'articolo
114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria
e urgente
la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.
9. I concessionari o i
richiedenti la concessione
di derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il
progetto di
gestione dell'invaso ai
sensi dell'articolo 114,
del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere
entro il
30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi
del
comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che
hanno superato una vita
utile di cinquanta
anni, decorrenti dall'avvio
degli invasi sperimentali
di cui
all'articolo 13 del decreto
del Presidente della
Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i
richiedenti la
concessione sono tenuti
a presentare al
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in
vigore
del presente decreto,
il piano di
manutenzione dell'impianto di
ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e all'articolo 38
del decreto del
Presidente
della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207,
per l'approvazione e
l'inserimento in forma
sintetica nel foglio
di condizioni per
l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'articolo
6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari
o i
richiedenti la concessione
sono tenuti a presentare al
predetto
Ministero, entro sei
mesi dall'entrata in
vigore del presente
decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di derivazione
ed
adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di
collaudo,
i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni straordinarie
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato
responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584.
Il Ministero integra il foglio di condizioni per
l'esercizio e la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette
opere.
12. Entro sei mesi
dall'emanazione del presente decreto il Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti procede,
d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei
criteri per
l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla
circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre
1995,
al fine di
aggiornare i documenti
di protezione civile
per le
finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento
degli obiettivi connessi alle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n.
139, nonche' della
direttiva del Presidente
del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle
grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati
idrologici e
idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e
derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei
richiedenti
la concessione in
caso di inottemperanza degli
stessi alle
prescrizioni impartite
nell'ambito dell'attivita' di
vigilanza e
controllo sulla sicurezza;
in tali condizioni
puo' disporre gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le
progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di
sicurezza delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle
contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3
ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, con obbligo
di rivalsa nei
confronti dei soggetti
inadempienti.
15. All'articolo 1, comma
7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n.
584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per
le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in
vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo
statico
delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti.
Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o i
richiedenti
la concessione di
derivazione d'acqua da
dighe sono tenuti
a
presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto
i collaudi statici
delle opere stesse
redatti ai sensi
della
normativa sopra indicata.
Art. 44
Disposizioni in materia di appalti
pubblici
1. Al fine di garantire
la piena salvaguardia
dei diritti dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella
misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di
lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall'articolo 86,
commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed
89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26,
commi 5 e 6, e 27 del decreto
legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
2006, n. 163, e' abrogato.
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai
contratti
gia' stipulati alla
predetta data continuano
ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 132, comma 3,
e dell'articolo 169
del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente
prima
della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera
v), del
decreto-legge n. 70 del 2011,
non sono considerati
gli importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in
vigore del
medesimo decreto-legge.
4. All'articolo
4 del decreto-legge
13 maggio 2011,
n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le
parole da: "ricevuti dalle
Regioni" fino a:
"gestori di opere
interferenti", sono sostituite
dalle seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) il comma 10-bis e'
sostituito dal seguente:
"10-bis. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera
r), numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t),
numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti
preliminari
sono pervenuti al Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti
successivamente alla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente
decreto. Alle opere i cui
progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti fino alla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente
decreto continuano ad
applicarsi le
disposizioni degli articoli da
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima
data.".
5. Alla legge 11 novembre
2011, n.
6. All'articolo 140,
comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole:
"in caso di
fallimento
dell'appaltatore", sono aggiunte
le seguenti: "o
di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso"
e, dopo le
parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte
le seguenti: "o
di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 11,
comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252".
7. All'articolo 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e
medie
imprese, le stazioni
appaltanti devono, ove
possibile ed
economicamente
conveniente, suddividere gli
appalti in lotti
funzionali.
1-ter. La
realizzazione delle grandi
infrastrutture, ivi
comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV,
nonche' delle connesse
opere integrative o
compensative, deve
garantire modalita' di
coinvolgimento delle piccole
e medie
imprese.".
8. Al decreto legislativo
12 aprile 2006,
n. 163, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e'
inserito il seguente:
"Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i lavori di importo
superiore a 20
milioni di euro)
1. Per i lavori di
importo a base di gara superiore a 20 milioni
di
euro, da affidarsi con la procedura ristretta
di cui all'art.
55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul
progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare,
garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206,
comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono
inserite le seguenti: "112-bis;".
9. Le disposizioni di cui
al comma 8 si applicano alle
procedure i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente
alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 45
Disposizioni in materia
edilizia
1. All'articolo 16 del
decreto del Presidente della
Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
Nell'ambito degli strumenti
attuativi e degli
atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in
diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione
diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7,
di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c),
del decreto legislativo
12 aprile 2006,
n. 163, funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a
carico del titolare
del permesso di
costruire e non
trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163."
2. Al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Qualora
vengano usati materiali
o sistemi costruttivi
diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche
in vigore, la
loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata
dal Presidente del
Consiglio superiore dei
lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.";
b) all'articolo 59,
comma 2, le parole ",
sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,
le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" sono
sostituite
dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti".
4. All'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: "Presidente del
Consiglio dei
Ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
Art. 46
Collegamenti infrastrutturali e
logistica portuale
1. Al fine di promuovere
la realizzazione di
infrastrutture di
collegamento tra i porti e
le aree retro
portuali, le autorita'
portuali possono costituire
sistemi logistici che
intervengono,
attraverso atti d'intesa
e di coordinamento
con le regioni,
le
province ed i
comuni interessati nonche'
con i gestori
delle
infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al
comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza
a quanto previsto dalla normativa comunitaria,
avendo riguardo ai
corridoi transeuropei e senza causare distorsione della
concorrenza
tra i sistemi portuali.
3. Gli
interventi di coordinamento devono
essere mirati
all'adeguamento dei piani
regolatori portuali e
comunali per le
esigenze di cui
al comma 2,
che, conseguentemente, divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali
retro portuali, cui
fa riferimento il
sistema
logistico, il servizio
doganale e' svolto
dalla medesima
articolazione
territoriale
dell'amministrazione
competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47
Finanziamento infrastrutture strategiche
e ferroviarie
1. All'articolo 32, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le
parole: "ferroviarie e
stradali" sono sostituite
dalle seguenti:
"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico".
2. Nelle more della
stipula dei contratti di servizio pubblico
il
Ministero dell'economia e
delle finanze e'
autorizzato a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno
2011 dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione
agli obblighi di
servizio pubblico nel
settore dei trasporti
per ferrovia, in
applicazione della vigente normativa comunitaria.
Art. 48
Clausola di finalizzazione
1. Le maggiori entrate
erariali derivanti dal presente decreto
sono
riservate all'Erario, per un
periodo di cinque
anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce
della
eccezionalita' della situazione
economica internazionale. Con
apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione
del presente decreto,
sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
Art. 49
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente
decreto, di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo
3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma
4, all'articolo 9,
all'articolo 13, commi 13 e 20,
all'articolo 15, all'articolo
16,
comma 1, all'articolo 18,
comma 1, lettera
b), all'articolo 20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27,
all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo
42, comma 9,
pari complessivamente a
6.882,715 milioni di euro per l'anno
euro per l'anno
13.108,628 milioni di euro per l'anno
euro per l'anno
14.456,228 milioni di euro per l'anno
euro per l'anno
15.390,728 milioni di euro per l'anno
l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni di
euro a decorrere
dall'anno
2023, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6
dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare
Giarda, Ministro per i rapporti
con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli:
Severino